Quando si compila la dichiarazione dei redditi, una delle questioni che può creare dubbi riguarda il corretto inserimento delle somme percepite al posto di un reddito ordinario. È il caso, per esempio, delle indennità di disoccupazione (NASPI), ma non solo. La regola generale è contenuta nell’art. 6, co. 2, Tuir, norma che stabilisce un principio molto importante: i compensi ricevuti in sostituzione di altri redditi seguono lo stesso trattamento fiscale dei redditi che prendono il posto.
Questo significa che non conta soltanto il nome della somma percepita, ma soprattutto la sua funzione. Se un importo viene riconosciuto per rimpiazzare un reddito che non è stato incassato, quel pagamento assume la stessa natura fiscale del reddito sostituito.
Per questa ragione, anche in dichiarazione, tali somme non vanno indicate in modo autonomo o casuale, ma devono essere riportate negli stessi quadri che sarebbero stati usati per il reddito originario.
Il principio vale per molte situazioni concrete e consente di inquadrare correttamente anche i proventi in sostituzione dei redditi, evitando errori nella compilazione del modello dichiarativo.
Cosa prevede il Tuir sui proventi in sostituzione dei redditi
L’art. 6, co. 2, Tuir dispone che i proventi percepiti al posto di redditi, anche quando derivano dalla cessione dei relativi crediti, devono essere considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. La stessa regola si applica anche alle indennità riconosciute, pure in forma assicurativa, come risarcimento per danni che comportano la perdita di redditi.
Restano però fuori da questo meccanismo le somme collegate a danni dipendenti da invalidità permanente o da morte. In queste ipotesi, infatti, non opera il criterio ordinario previsto per i proventi in sostituzione dei redditi.
Dal punto di vista pratico, la norma impone un criterio preciso: se il reddito non fosse venuto meno, sarebbe stato dichiarato in un determinato quadro del modello. Di conseguenza, anche la somma ricevuta in sua vece deve essere collocata nello stesso spazio dichiarativo. Il riferimento, quindi, non è alla forma dell’indennità, ma al reddito che essa rimpiazza o compensa.
Indennità di disoccupazione: come vanno indicate in dichiarazione
Tra i casi più noti rientra senza dubbio l’indennità di disoccupazione (ossia la NASPI e la DIS-COLL). Si tratta, infatti, di una somma che prende il posto di un reddito che sarebbe derivato dall’attività lavorativa. Proprio per questo motivo, in base al criterio fissato dall’art. 6, co. 2, Tuir, l’importo deve seguire la stessa categoria reddituale del reddito sostituito.
In altre parole, l’indennità di disoccupazione non viene trattata come una voce separata rispetto al reddito perso, ma viene assorbita nella medesima logica fiscale. Lo stesso principio vale per tutti i proventi in sostituzione dei redditi: la dichiarazione deve riflettere la natura del reddito originario, non quella formale dell’importo ricevuto.
L’aspetto centrale, quindi, è individuare quale sarebbe stato il reddito normale in assenza dell’evento che ha determinato il pagamento dell’indennità. Una volta chiarito questo passaggio, diventa possibile utilizzare il corretto quadro del modello dichiarativo, seguendo lo stesso schema che si sarebbe applicato al reddito non percepito.
Le altre somme che seguono la stessa regola fiscale
Il principio non riguarda soltanto la disoccupazione. Nella stessa categoria rientrano anche altre somme che hanno la funzione di sostituire redditi mancanti. Tra queste figurano la cassa integrazione, la mobilità e l’indennità di maternità.
La regola si estende inoltre alle somme derivanti da transazioni di qualunque tipo, quando tali importi servono a rimpiazzare redditi non incassati. Lo stesso vale per l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria ai dipendenti per i quali è pendente un giudizio davanti all’Autorità giudiziaria. In tutte queste situazioni, il criterio resta identico: occorre verificare quale reddito viene sostituito e attribuire all’importo percepito la stessa qualificazione fiscale.
Anche sotto questo profilo, i proventi in sostituzione dei redditi non generano una categoria nuova, ma si inseriscono nella struttura già prevista dal sistema tributario. È proprio questo il punto chiave della disposizione del Tuir, che collega il trattamento fiscale alla natura del reddito perduto o sostituito.
Dove inserire in dichiarazione i proventi in sostituzione dei redditi
Sul piano operativo, la conseguenza è chiara: i proventi in sostituzione dei redditi devono essere riportati negli stessi quadri del modello dichiarativo nei quali sarebbero stati indicati i redditi sostituiti oppure quelli ai quali i crediti ceduti si riferiscono. Non esiste dunque una collocazione speciale riservata a queste somme solo perché sono state erogate sotto forma di indennità o risarcimento. Quindi,, ad esempio, la NASPI percepita nel 2025 deve essere indicata al quadro C, dedicato ai redditi da lavoro dipendente, del Modello 730/2026, ovvero al quadro RC del Modello Redditi PF 2026.
La norma dell’art. 6, co. 2, Tuir impone quindi un criterio di continuità tra reddito originario e somma percepita in sua vece. Questo vale per l’indennità di disoccupazione, per la cassa integrazione, per la mobilità, per l’indennità di maternità, per gli importi riconosciuti con transazioni e per l’assegno alimentare provvisorio nei casi indicati.
In sintesi, la dichiarazione dei redditi deve rispettare una regola semplice ma decisiva: i proventi in sostituzione dei redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi che sostituiscono.
Ed è proprio questa regola a guidare il corretto inserimento di tutte queste somme nel modello dichiarativo.
Riassumendo
- I proventi in sostituzione dei redditi seguono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.
- La regola è prevista dall’art. 6, co. 2, Tuir.
- L’indennità di disoccupazione va dichiarata come il reddito che sostituisce.
- Lo stesso criterio vale per cassa integrazione, mobilità e indennità di maternità.
- Rientrano anche somme da transazioni e assegni alimentari provvisori ai dipendenti.
- Sono escluse le indennità legate a invalidità permanente o morte.