Permessi 104 nella scuola: l’ultimo chiarimento per gli ATA

La gestione dei permessi 104 per il personale ATA è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'ARAN sulla modalità oraria.
4 settimane fa
3 minuti di lettura
permessi 104
Foto © Pixabay

Il tema dell’accesso ai permessi previsti dalla Legge 104/1992 per il personale ATA, incluso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), è stato recentemente chiarito da ARAN con un’apposita interpretazione normativa.

In particolare, ci si è soffermati sulla possibilità di usufruire di tali permessi anche in maniera frazionata nel corso della giornata lavorativa.

Il contesto normativo di riferimento per i permessi 104

La disciplina sui permessi 104 per il personale ATA è contenuta sia nella legge nazionale che nei contratti collettivi. In particolare, l’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 rappresenta la base giuridica che riconosce il diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità (attenzione, tuttavia, ai casi in cui si configura abuso permessi 104).

A questa norma si è aggiunta una regolamentazione contrattuale che amplia le modalità di fruizione.

Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, viene introdotta un’opzione alternativa alla fruizione giornaliera dei permessi. L’articolo 68, comma 1, del CCNL stabilisce che i lavoratori appartenenti al profilo ATA hanno il diritto, nel rispetto delle condizioni previste, a beneficiare di tre giorni mensili di permesso retribuito, oppure, in alternativa, di 18 ore mensili frazionabili.

Questa previsione contrattuale, quindi, non sostituisce quanto stabilito dalla legge nazionale, ma si affianca ad essa per rendere la fruizione più flessibile e compatibile con le diverse esigenze del lavoratore.

Il chiarimento fornito da ARAN

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), attraverso l’orientamento applicativo n. 34587, ha offerto un’interpretazione utile a risolvere un quesito frequente: il personale ATA può utilizzare i permessi della Legge 104 anche in maniera spezzata all’interno della stessa giornata, ad esempio un’ora al mattino e tre ore al pomeriggio?

La risposta fornita è affermativa.

Secondo ARAN, il CCNL del 2024 consente esplicitamente l’utilizzo orario dei permessi, con un limite massimo di 18 ore mensili. Tale modalità si aggiunge a quella tradizionale della fruizione giornaliera e permette una maggiore flessibilità.

Fruizione dei permessi in forma giornaliera o oraria

Il lavoratore può dunque scegliere tra due modalità alternative di utilizzo dei permessi 104 per il personale ATA.

Modalità giornaliera

Questa modalità è quella prevista dalla legge originaria e prevede che ogni giorno di assenza venga conteggiato come uno dei tre giorni mensili di permesso. È importante notare che il calcolo del giorno di permesso è indipendente dalla durata effettiva dell’orario di lavoro previsto per quella giornata: anche in presenza di un orario ridotto, l’assenza viene comunque registrata come un’intera giornata.

Modalità oraria

Grazie alla previsione contrattuale del 2024, i permessi possono essere fruiti, nella stessa giornata, in forma oraria. Il dipendente ha la possibilità di suddividere le 18 ore mensili disponibili in più momenti della giornata lavorativa. Questa modalità risulta particolarmente utile nei casi in cui l’esigenza di assistenza si presenti in momenti specifici e non per l’intera giornata.

Un esempio pratico è quello di un lavoratore che assista un familiare solo nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio: con la modalità oraria, può assentarsi solo nelle fasce orarie necessarie, evitando l’uso improprio di un’intera giornata di permesso.

Compatibilità tra legge e contratto

ARAN sottolinea che la previsione contrattuale non cancella quella legislativa, ma la integra, offrendo una scelta più articolata al lavoratore. In particolare, quando il permesso si fruisce per l’intera giornata e non si presta alcuna attività lavorativa, si applica la disciplina legislativa.

Viceversa, nel caso in cui si scelga di assentarsi solo per alcune ore dello stesso giorno, si ricade nell’ambito della disciplina contrattuale, con il relativo limite mensile orario.

Permessi 104 e impatto su ferie e tredicesima

Un ulteriore aspetto chiarito riguarda l’incidenza dei permessi 104 del personale ATA sulle spettanze economiche. Secondo quanto riportato nel CCNL, e previsto dalla legge,  i permessi – sia giornalieri che orari – sono considerati utili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità. Questo significa che, pur essendo assenze retribuite, non hanno impatto negativo su questi istituti contrattuali.

Frazionamento nella stessa giornata

Un punto particolarmente rilevante dell’interpretazione ARAN riguarda, dunque, la possibilità di utilizzare i permessi orari in modo spezzato all’interno della medesima giornata.

L’Agenzia conferma che non vi sono limiti normativi a tale possibilità. Il lavoratore può quindi scegliere, ad esempio, di usufruire di una parte delle ore al mattino e di un’altra parte al pomeriggio. Sempre nel rispetto del monte orario mensile.

Questa opzione risponde all’esigenza di molte famiglie di avere un supporto assistenziale in fasce orarie non continue e dimostra un’evoluzione della normativa verso una maggiore adattabilità.

Riassumendo

  • I permessi 104 per ATA possono essere fruiti anche in modalità oraria frazionata nella stessa giornata
  • Il CCNL 2024 consente fino a 18 ore mensili di permessi orari.
  • Si può scegliere tra permessi giornalieri o orari, secondo necessità.
  • La modalità oraria può essere suddivisa anche all’interno della stessa giornata.
  • I permessi, sia giornalieri che orari, incidono su ferie e tredicesima in modo favorevole.
  • L’ARAN conferma la legittimità della fruizione frazionata dei permessi.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Debito comune per rimpiazzare il dollaro
Articolo precedente

Debito europeo per rimpiazzare il dollaro sul piano internazionale, ecco la proposta

Bonus casa a rischio per colpa delle novità che mettono a rischio molti italiani che perderebbero parte delle detrazioni.
Articolo seguente

Bonus casa. Agevolazione valida anche per il comodatario se abitava nell’immobile prima della registrazione