La disciplina sui tempi di liquidazione per i dipendenti pubblici torna al centro dell’attenzione dopo la circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026, che riordina regole, scadenze e casi particolari. Il punto più rilevante riguarda il pagamento TFS e TFR nei casi di uscita per limiti di età: dal 1° gennaio 2027, per chi matura i requisiti pensionistici da quella data, il termine di attesa si riduce da 12 a 9 mesi. Restano, invece, ferme le regole sulla rateizzazione e sui casi in cui i tempi sono più lunghi o più brevi.
Pagamento TFS e TFR: la novità del 2027
La novità nasce dall’art. 1, comma 198, della L. n. 199/2026 (Legge bilancio 2026), che modifica l’art.
3, comma 2, del D.L. n. 79/1997. In pratica, per le cessazioni dal servizio collegate alla pensione di vecchiaia o al collocamento a riposo d’ufficio, il termine ordinario di attesa non sarà più di 12 mesi, ma di 9 mesi, ai quali si aggiungono i 3 mesi tecnici entro cui l’ente deve completare il versamento. La riduzione vale però solo per chi perfeziona i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027.
Per chi, invece, raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2026, continua ad applicarsi il vecchio schema: pagamento dopo 12 mesi, con margine ulteriore di 3 mesi per l’erogazione. Nulla cambia neppure per le dimissioni volontarie, per i licenziamenti o per le cessazioni non espressamente ricondotte ai casi agevolati, dove resta il differimento di 24 mesi più 3. La circolare chiarisce quindi che la riforma è selettiva e non coinvolge tutte le uscite dal lavoro pubblico.
Tempi di liquidazione: quando arrivano le somme
La mappa delle scadenze resta articolata. Nei casi più rapidi, cioè decesso o cessazione per inabilità, l’art.
3, comma 5, del D.L. n. 79/1997 prevede il pagamento entro 105 giorni dalla fine del rapporto. Si tratta della tutela più forte prevista dall’ordinamento, confermata anche per chi utilizza il cumulo dei periodi assicurativi.
Negli altri casi bisogna distinguere con precisione. Per il personale che lascia il servizio per limiti di età, anzianità massima o risoluzione unilaterale ammessa dalla legge, il pagamento TFS e TFR segue il termine di 12 mesi se i requisiti si maturano entro il 2026 e di 9 mesi se i requisiti si maturano dal 2027. Per i contratti a tempo determinato che terminano per scadenza naturale, il termine resta di 12 mesi più 3. Per dimissioni volontarie, destituzione o licenziamento, la regola resta quella più pesante: 24 mesi, con i 3 mesi successivi per il saldo.
Sul piano economico, la rateizzazione non cambia. Se l’importo lordo spettante è fino a 50.000 euro, il versamento avviene in un’unica soluzione. Se la somma supera 50.000 euro ma resta sotto 100.000 euro, il pagamento avviene in due quote annuali: 50.000 euro prima e residuo dopo 12 mesi. Da 100.000 euro in su, le quote diventano tre: 50.000 euro, altri 50.000 euro e poi il residuo, sempre con cadenza annuale. Anche dopo la riforma, quindi, il pagamento TFS e TFR può restare distribuito nel tempo per gli importi più alti.
Scuola, difesa e pensioni particolari: i casi da controllare meglio
La circolare dedica attenzione ai comparti con regole speciali.
Per magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari e altri dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 165/2001, continua a valere la disciplina del TFS e non quella del TFR prevista per il pubblico impiego contrattualizzato. Anche per queste categorie il nuovo termine di 9 mesi dal 2027 opera solo nei casi legati alla pensione di vecchiaia.
Per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico la logica resta analoga: contano la causa della cessazione e il requisito pensionistico maturato. La riduzione da 12 a 9 mesi interessa anche il personale militare collocato in ausiliaria quando il collocamento è equiparato al raggiungimento dei limiti di età. Nel comparto scuola, invece, bisogna considerare la finestra del 1° settembre prevista dall’art. 59, comma 9, della L. n. 449/1997 e distinguere tra pensione ordinaria e canali speciali come quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, precoci o cumulo. In questi casi il pagamento TFS e TFR non decorre sempre dalla cessazione effettiva, ma dal momento in cui si raggiunge il requisito teorico previsto dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011.
Un altro passaggio importante riguarda i ritardi. Se il termine non viene rispettato, si applicano gli interessi legali per ogni giorno di ritardo, come stabilito dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991. È un aspetto rilevante, perché conferma che le scadenze fissate dalla legge non hanno solo valore organizzativo, ma incidono direttamente sul diritto economico del lavoratore o degli eredi.
Pagamento TFS e TFR: cosa resta da sapere
Il quadro che emerge è più chiaro ma non più semplice. La riduzione da 12 a 9 mesi rappresenta una correzione favorevole, ma solo per una parte dei pensionamenti pubblici e solo dal 2027.
Restano invariati i tempi molto lunghi in caso di dimissioni volontarie e continua a pesare la rateizzazione per gli importi oltre 50.000 euro. In sintesi, il pagamento TFS e TFR migliora nei pensionamenti per limiti di età, ma continua a seguire regole diverse a seconda della causa di uscita, della categoria di appartenenza e del canale pensionistico utilizzato.
Riassumendo
- Pagamento TFS e TFR: dal 2027 scende da 12 a 9 mesi.
- Inabilità e decesso prevedono liquidazione entro 105 giorni dalla cessazione.
- Dimissioni volontarie e licenziamento restano soggetti a 24 mesi di attesa.
- Fino a 50.000 euro si paga in unica soluzione.
- Oltre 50.000 euro scatta la rateizzazione annuale in due o tre quote.
- In caso di ritardo maturano interessi legali sulle somme dovute.