La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità internazionale, intervenendo su una misura già nota nel panorama tributario italiano. L’obiettivo è rendere il sistema più selettivo e coerente con i nuovi equilibri di finanza pubblica, senza rinunciare all’attrattività verso soggetti con elevata capacità contributiva che decidono di stabilire la residenza fiscale in Italia. A partire dal 1° gennaio 2026 cambiano in modo significativo gli importi dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi prodotti oltre confine dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Il regime agevolato neo residenti resta operativo, ma con valori forfettari più elevati rispetto al passato.
La modifica è stata introdotta dall’art. 1, commi 25 e 26, della legge n. 199/2025, che ha aggiornato l’art. 24-bis del TUIR (DPR n. 917/1986). Il prelievo annuo passa a 300.000 euro per il contribuente principale, mentre per ogni familiare incluso nell’opzione l’importo sale a 50.000 euro. Tali somme sono dovute indipendentemente dall’ammontare effettivo dei redditi esteri percepiti, confermando la natura semplificata del meccanismo.
Questa impostazione rafforza il carattere selettivo del regime agevolato neo residenti, rivolgendolo a soggetti con patrimoni e flussi reddituali particolarmente rilevanti.
Regime agevolato neo residenti: requisiti fiscali e presupposti di accesso
Nonostante l’intervento della Legge di bilancio 2026, l’adesione al regime agevolato neo residenti resta subordinata al rispetto di condizioni precise, definite direttamente dalla normativa di riferimento. In primo luogo, i redditi interessati devono essere prodotti all’estero, secondo i criteri di territorialità indicati dall’art. 165 del TUIR.
Un ulteriore requisito riguarda la storia fiscale del contribuente: non deve risultare fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
Tale condizione è prevista dall’art. 24-bis, comma 1, del TUIR e mira a evitare utilizzi strumentali dell’agevolazione.
Dal punto di vista civilistico e sostanziale, è necessario che il soggetto abbia il domicilio in Italia ai sensi dell’art. 43 del Codice civile oppure che dimori abitualmente nel territorio nazionale, come stabilito dall’art. 2, comma 2, del TUIR. Solo in presenza congiunta di tali presupposti è possibile accedere al regime agevolato neo residenti.
Opzione, durata e redditi esclusi
L’agevolazione non è automatica. L’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale. In alternativa, è ammessa l’attivazione successiva, ma solo a seguito di interpello con esito favorevole, presentato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f), della legge n. 212/2000.
La scelta produce effetti dal periodo d’imposta in cui viene formalizzata e consente anche di escludere specifici Stati o territori esteri. In tali casi, per i redditi provenienti dalle aree escluse si applica il regime ordinario, con possibilità di riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero.
Non rientrano nell’agevolazione alcune tipologie reddituali. In particolare, sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, se realizzate nei primi cinque anni di validità dell’opzione, come previsto dagli artt.
67 e 68 del TUIR. Tali componenti restano assoggettate alla tassazione ordinaria, anche in presenza del regime agevolato neo residenti.
Regime agevolato neo residenti e modalità di versamento
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione, entro la scadenza ordinaria prevista per il saldo delle imposte sui redditi. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle regole fiscali ordinarie.
La disciplina prevede inoltre alcune limitazioni rilevanti: l’imposta non è deducibile, non può essere rateizzata né compensata con eventuali crediti tributari. Restano infine esclusi dall’ambito applicativo i redditi prodotti in Italia, che continuano a essere tassati secondo le aliquote progressive IRPEF.
Nel complesso, il regime agevolato neo residenti si conferma uno strumento di politica fiscale mirato, profondamente rivisto nei suoi equilibri economici ma ancora centrale nelle strategie di attrazione di contribuenti ad alta mobilità internazionale.
Riassumendo
- La Legge di Bilancio 2026 modifica la tassazione forfettaria per chi trasferisce la residenza fiscale.
- L’imposta sostitutiva sale a 300.000 euro per il contribuente e 50.000 per familiari.
- L’agevolazione riguarda esclusivamente i redditi prodotti all’estero secondo il TUIR.
- L’accesso richiede assenza di residenza fiscale in Italia per nove anni precedenti.
- Alcune plusvalenze restano escluse e continuano a essere tassate con il regime ordinario.
- Il versamento avviene in un’unica soluzione, senza deduzioni, compensazioni o rateazioni.