La NASPI è l’indennità mensile riconosciuta dall’INPS a chi perde involontariamente un rapporto di lavoro subordinato. La prestazione serve a sostenere il lavoratore durante la ricerca di una nuova occupazione, ma produce anche conseguenze fiscali perché costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Un lettore ha sottoposto alla redazione questo caso:
Sono un insegnante e avevo un contratto fino al 30 giugno 2026. Ho percepito 13.200 euro dalla scuola e incassato 5.400 euro annui da un appartamento dato in locazione. Devo presentare domanda NASPI e prevedo di ricevere circa 3.500 euro. Nella procedura mi hanno detto che c’è anche il trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Conviene accettarlo, rinunciarvi oppure attendere il conguaglio nella dichiarazione dei redditi?
NASPI: perché la data della domanda può ridurre l’importo
Il primo controllo riguarda i termini di presentazione.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 stabilisce che la richiesta deve essere trasmessa entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto. Rispettare questo limite massimo, però, non significa necessariamente evitare una perdita economica.
Quando l’istanza viene inviata entro otto giorni dalla fine del contratto, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione. Quando la richiesta arriva più tardi, ma comunque entro il termine previsto dalla legge, il pagamento parte dal giorno seguente alla presentazione.
Un’attesa di alcune settimane può, dunque, lasciare scoperti diversi giorni, che non vengono recuperati in seguito. Per un docente precario è importante verificare la data di chiusura indicata nel contratto, senza confonderla con il giorno dell’ultimo accredito dello stipendio.
Il trattamento integrativo non dipende soltanto dallo stipendio
Il trattamento integrativo, conosciuto anche come bonus da 100 euro (ovvero ex bonus Renzi), è regolato dall’articolo 1 del decreto-legge n.
3 del 5 febbraio 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020. La disciplina è stata poi modificata dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il beneficio può arrivare a 1.200 euro annui. La spettanza effettiva dipende anche dalla capienza dell’imposta rispetto alle detrazioni riconosciute.
Il punto delicato riguarda proprio il reddito complessivo. Non conta esclusivamente quanto pagato dalla scuola. Devono essere considerate anche le altre entrate rilevanti ai fini Irpef, comprese le somme ricevute dall’INPS e quelle derivanti dagli immobili (nel caso in questione).
L’ente previdenziale, inoltre, non conosce sempre tutti gli introiti del contribuente. Può, quindi, riconoscere il bonus sulla base delle informazioni disponibili, anche se il successivo conteggio fiscale dimostrerà che il limite è stato superato.
Il reddito dell’affitto può cambiare il risultato
Nel caso esaminato, la retribuzione scolastica di 13.200 euro, sommata al reddito immobiliare di 5.400 euro, porta il totale oltre la soglia dei 15.000 euro. L’indennità prevista, pari a circa 3.500 euro, aumenta ulteriormente il reddito annuale.
Occorre però verificare il regime applicato alla locazione. Con la tassazione ordinaria, il reddito fondiario partecipa normalmente alla formazione dell’imponibile Irpef. Con la cedolare secca, invece, il canone è assoggettato a un’imposta sostitutiva, anche se può continuare a essere considerato per alcune agevolazioni o detrazioni.
Il risultato definitivo dipende, quindi, dalla dichiarazione dei redditi, dall’imposta lorda, dalle detrazioni spettanti e dalla natura delle diverse entrate. Accettare il trattamento integrativo non determina automaticamente una sanzione. Se il bonus risulta non dovuto, tuttavia, dovrà essere restituito attraverso il conguaglio oppure con il modello 730.
NASPI: la scelta più prudente nel caso del docente
Dopo avere riunito tutti gli elementi, la risposta al quesito diventa più chiara. Per l’insegnante del caso prospettato, la rinuncia al trattamento integrativo rappresenta la soluzione maggiormente cautelativa, poiché il totale delle entrate rende probabile un successivo recupero fiscale.
La rinuncia non elimina un eventuale diritto. Qualora i conteggi di fine anno dimostrassero che il beneficio spettava, l’importo potrebbe essere recuperato nella dichiarazione dei redditi. Al contrario, riceverlo ogni mese espone al rischio di doverlo restituire in un’unica soluzione.
La scelta non modifica il diritto alla NASPI, ma riguarda soltanto il modo in cui viene gestito il bonus. Nel caso analizzato è preferibile evitare un beneficio provvisorio che, dopo il conguaglio, potrebbe trasformarsi in una somma da versare.



