Un lavoratore che si ammala ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, ma deve seguire una specifica procedura. Ha inoltre diritto alla relativa indennità di malattia. Nulla di sorprendente: ogni lavoratore dipendente sa di poter ricorrere alla malattia in caso di patologia temporanea che gli impedisca di svolgere l’attività lavorativa.
Tuttavia, la malattia del dipendente è spesso un tema delicato, che può dar luogo a provvedimenti disciplinari, contenziosi e cause legali. Tra periodi di comporto, assenze ingiustificate e visite mediche di controllo, ecco una guida sintetica che prende spunto da una recente novità comunicata dall’INPS in un documento ufficiale.
Malattia e visite fiscali di controllo: novità dall’INPS, orari di reperibilità e cosa cambia adesso
Partiamo dalle basi, ovvero da ciò che è noto: il meccanismo per entrare in malattia e gli orari delle visite fiscali a cui possono essere sottoposti i dipendenti.
Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, è chiaramente indicato che un lavoratore dipendente, in caso di malattia, ha diritto a percepire l’indennità corrispondente. Si tratta di una retribuzione erogata in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS, in conformità a quanto previsto dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
In un anno lavorativo, è possibile assentarsi per malattia fino a un massimo di 180 giorni: questo periodo è denominato “periodo di comporto”. Durante tale periodo, il lavoratore ha diritto non solo all’indennità, ma anche alla conservazione del posto di lavoro.
Inoltre, il tempo di assenza per malattia viene computato nell’anzianità di servizio del dipendente.
Ecco le regole per la malattia del dipendente e come si fa tra reperibilità e documentazione
Quando un lavoratore deve rimanere a casa per motivi di salute, è necessario comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, rispettando le tempistiche previste.
È obbligatorio ottenere un certificato medico dal proprio medico di base, che dovrà essere trasmesso telematicamente all’INPS. Inoltre, il lavoratore è tenuto a comunicare l’indirizzo presso cui sarà reperibile durante il periodo di malattia. Questo perché è obbligato a rendersi disponibile per la visita fiscale di controllo, che rappresenta l’unico vero onere durante la malattia.
La visita può essere disposta d’ufficio dall’INPS o richiesta esplicitamente dal datore di lavoro. La reperibilità deve essere garantita anche nei giorni di sabato, domenica e festivi, secondo i seguenti orari:
- dalle 10:00 alle 12:00;
- dalle 17:00 alle 19:00.
Essere assenti senza giustificazione valida durante questi orari può comportare sanzioni disciplinari, che vanno da un semplice richiamo scritto, alla perdita dell’indennità di malattia, fino ad arrivare — nei casi più gravi — alla perdita del posto di lavoro.
Cosa è cambiato adesso sulla malattia, ecco il messaggio INPS numero 1505/2025 e cosa dice
Veniamo ora alla novità più recente, contenuta in una comunicazione ufficiale dell’INPS.
I datori di lavoro, sia del settore privato che del pubblico impiego, dispongono oggi di maggiore flessibilità e rapidità nella richiesta di visite mediche di controllo per i lavoratori assenti per malattia.
La richiesta può ora essere inoltrata direttamente dagli attestati di malattia. Grazie a una nuova funzionalità del portale INPS, il datore di lavoro può inviare la richiesta di visita fiscale in simultanea con l’invio dell’attestato medico.
Con il messaggio n. 1505 del 2025, pubblicato sul sito istituzionale, l’INPS ha ufficializzato questa importante semplificazione operativa.
Nel quadro del già attivo “Polo Unico per le Visite Fiscali”, gestito direttamente dall’INPS, è ora disponibile sul portale il tasto dedicato:
“Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici / Polo Unico”.