Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.
Incentivi assunzione over 50enni: la riforma Fornero
E’ stata la legge di riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
- uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
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Incentivi assunzione over 50enni: la circolare Inps n. 111/2013
Con la circolare n.
Incentivi assunzione over 50anni: in cosa consiste
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
– regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
– applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
– condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Incentivi assunzione over 50enni: l’incremento occupazionale
Sempre nella circolare del 24 luglio scorso, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Assunzioni over 50enni gli adempimenti del datore di lavoro
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro.
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”. Inoltre si prevede che, per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno dell’elemento <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>,<CausaleACredito> il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
Di seguito ecco il testo completo della circolare Inps:
– Circolare numero Inps 111 24 07 2013