“Lei non sa chi sono io!”: da oggi essere avvocati non sarà più un mero titolo di cui vantarsi anche se non si esercita. Il controllo sull’attività degli avvocati iscritti all’albo si fa più rigido dopo che anche il Consiglio di Stato, in seguito al parere positivo del CNF del 27 agosto scorso, ha approvato il regolamento e le condizioni di iscrizione all’albo professionale. Le regole rappresentano in sostanza delle prove dell’effettivo esercizio della professione: insomma non basterà più essere avvocati sulla carta, bisogna fare gli avvocati anche a livello pratico.

Avvocati: obbligatori partita IVA, PEC, telefono, studio e 5 casi l’anno

Come si dimostra di essere avvocati a tutti gli effetti? I controlli prenderanno come riferimento alcuni specifici parametri. In particolare l’avvocato deve necessariamente essere titolare di partita IVA: addio ai legali assunti come dipendenti di uno studio professionale. Inoltre l’avvocato ha a disposizione l’uso di locali predisposti a studio (anche in forma di studio associato), una linea telefonica adibita in via esclusiva alle chiamate di lavoro e una casella di posta certificata per le comunicazioni email professionali. Altri oneri riguardano l’aggiornamento professionale e la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile della consulenza. Per non subire la cancellazione dall’albo forense inoltre, l’avvocato dovrà dimostrare di essere in regola con i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla Cassa di Previdenza Forense e di aver trattato almeno cinque casi in un anno. Nella prossima pagina vedremo  

Requisiti iscrizione all’albo: controlli sugli avvocati

La verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo forense sarà affidata al Consiglio dell’Ordine locale che effettuerà i dovuti controlli ogni tre anni.

L’autocertificazione dei requisiti può avvenire mediante dichiarazioni sostitutive che saranno comunque sottoposte a controlli a campione. Se si riscontra la mancanza di uno dei requisiti suddetti, il Consiglio dell’Ordine locale inviterà l’avvocato, a mezzo Pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare osservazioni in merito entro un termine minimo di 30 giorni. La delibera di cancellazione va notificata al soggetto interessato entro 15 giorni. Chi non rispetta uno dei requisiti suddetti sarà cancellato dall’albo, a meno che non si dimostri la sussistenza di un giustificato motivo ostativo che può avere sia carattere oggettivo (crisi economica territoriale) sia soggettivo (malattia). Il nuovo regolamento si applica agli avvocati stabiliti fatta eccezione dei professionisti iscritti all’albo da più di cinque anni e degli avvocati iscritti alla sezione speciale per i cittadini degli Stati Membri UE. La cancellazione dall’albo non ha effetto permanente: se è dovuta alla mancanza del requisito del numero minimo di 5 casi annuali o al mancato aggiornamento professionale obbligatorio sarà n