Negli ultimi anni, il sistema dello scambio sul posto (SSP) ha rappresentato una leva fondamentale per la diffusione delle energie rinnovabili in Italia, soprattutto per gli impianti fotovoltaici di piccola e media taglia. Questo meccanismo ha permesso ai cosiddetti prosumer — soggetti che producono e consumano energia — di ottimizzare i propri consumi energetici e ottenere vantaggi economici significativi.
Tuttavia, dal 2025 lo scenario normativo cambierà radicalmente, con l’introduzione di nuove disposizioni che andranno a sostituire gradualmente l’SSP. Analizziamo in dettaglio come funziona questo strumento, quali sono le implicazioni fiscali e cosa prevede il futuro prossimo.
Che cos’è lo scambio sul posto (SSP)
Lo scambio sul posto (SSP) è stato concepito come un meccanismo compensativo che consente ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o la cogenerazione ad alto rendimento, di bilanciare l’energia elettrica immessa nella rete con quella prelevata in tempi diversi.
L’obiettivo principale è quello di ridurre i costi energetici per il consumatore, permettendo una sorta di “baratto” tra energia prodotta e quella consumata.
Il servizio è gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e si applica a impianti con potenza nominale non superiore a 500 kW. Il quadro normativo è disciplinato dal Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP), introdotto dalla delibera ARERA 570/2012/R/efr.
Come funziona il contributo in conto scambio
Nel modello dello scambio sul posto (SSP), tutta l’energia prodotta viene immessa in rete. Mentre il consumatore continua ad acquistare l’energia elettrica necessaria dal proprio fornitore. A cadenza regolare, il GSE calcola e riconosce un contributo economico che ha lo scopo di compensare parzialmente le spese sostenute per l’approvvigionamento energetico.
Il contributo in conto scambio è determinato considerando il minore tra il quantitativo di energia immessa nella rete e quello prelevato. Tale importo non rappresenta un ricavo commerciale, ma una forma di rimborso spese per l’energia “ceduta” e poi “recuperata” virtualmente.
Eventuali eccedenze, ossia energia prodotta non compensata da consumi nello stesso periodo, possono essere utilizzate negli anni successivi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 387/2003.
Scambio sul posto: alternativa alla vendita dell’energia, due modelli a confronto
Per chi installa un impianto fotovoltaico, esistono due principali modalità per gestire il surplus di energia generata:
Scambio sul posto (SSP)
Nel regime SSP, l’energia non autoconsumata è riversata nella rete, generando un credito da utilizzare per compensare i consumi futuri. Questo sistema non prevede una remunerazione diretta, bensì un beneficio economico indiretto sotto forma di riduzione della bolletta.
Vendita dell’energia eccedente
L’alternativa consiste nella vendita diretta del surplus al gestore di rete. In questo caso, l’energia ceduta viene pagata al produttore, generando un vero e proprio reddito. Tali proventi, tuttavia, sono soggetti a obblighi fiscali specifici.
Regime fiscale: cosa dichiarare nel 730
Un aspetto cruciale riguarda la tassazione dei ricavi derivanti dalla produzione fotovoltaica. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 46/E del 2007, i compensi percepiti dalla vendita di energia in eccesso sono qualificati come “redditi diversi”, in quanto derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.
Chi presenta la dichiarazione con il modello 730 dovrà indicare tali importi al rigo D5. Mentre nel modello Redditi, i proventi andranno inseriti nel rigo RL14. La tassazione avviene secondo il principio di cassa. Cioè i redditi devono essere dichiarati nell’anno in cui sono stati effettivamente incassati. A supporto, il gestore della rete rilascia un’attestazione annuale con i dati da riportare in dichiarazione. Quindi, nel 730/2025 si dichiarano i compensi ricevuti nel 2024.
È importante sottolineare che i benefici ottenuti tramite lo scambio sul posto (SSP), non trattandosi di redditi, non devono essere dichiarati ai fini fiscali.
Il futuro dello scambio sul posto: addio dal 29 maggio 2025
Con la delibera ARERA n. 78/2025/R/EFR, emanata il 4 marzo 2025 in attuazione del D.Lgs. 199/2021, si è sancita la graduale dismissione dello scambio sul posto (SSP). A partire dal 29 maggio 2025, il servizio non sarà più accessibile per i nuovi impianti che entreranno in funzione successivamente a tale data.
Il cambiamento si è introdotto per allineare il sistema energetico nazionale a un contesto di mercato più moderno e flessibile. Al posto dello SSP, saranno incentivati strumenti come qua sotto elencati.
- Il ritiro dedicato: un sistema che prevede la vendita dell’energia immessa in rete a condizioni definite dal GSE.
- Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): modelli collaborativi in cui più soggetti condividono l’energia prodotta a livello locale, beneficiando di un uso efficiente e mutualistico delle risorse.
Transizione e deroghe: chi potrà ancora beneficiare dello SSP
Coloro che hanno già stipulato una convenzione con il GSE potranno continuare ad usufruire del regime SSP fino alla naturale scadenza dell’accordo, la cui durata massima è pari a 15 anni dalla data di sottoscrizione.
Per gli impianti non ancora attivati entro il 29 maggio 2025, sarà possibile inoltrare domanda di accesso al meccanismo SSP fino al 26 settembre 2025, purché rientrino nei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) o in forme equivalenti. Anche in questo caso, la durata massima della convenzione sarà di 15 anni.
Dopo la scadenza, l’unica possibilità sarà il passaggio ad altre modalità di valorizzazione dell’energia, come il ritiro dedicato o l’ingresso in una comunità energetica.
Ad ogni modo, nessun effetto in dichiarazione redditi della fine dello scambio sul posto. In quanto, come visto, deve essere dichiarata la vendita.
Riassumendo
- Lo scambio sul posto consente di compensare energia immessa e prelevata dalla rete.
- Il contributo in conto scambio riduce i costi energetici, senza generare redditi tassabili.
- La vendita dell’energia eccedente produce redditi da dichiarare nel 730 o Modello Redditi.
- Dal 29 maggio 2025 il regime SSP non sarà più accessibile per nuovi impianti.
- Chi ha già una convenzione SSP può continuare fino alla scadenza massima di 15 anni.
- Le alternative future includono ritiro dedicato e comunità energetiche rinnovabili (CER).