Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure volte a mitigare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria del coronavirus, il decreto di agosto introduce nuove misure di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie e fiscali per far fronte alle necessità di liquidità delle aziende maggiormente colpite da questa crisi.

Ai sensi dell’articolo 112, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (Fringe Benefit) viene raddoppiato rispetto al limite standard.

Fringe Benefit, di cosa si tratta?

I fringe benefits sono tra le principali risorse a disposizione dei datori di lavoro per creare welfare aziendale e incentivare la produttività dei propri dipendenti. In altri termini, essi rappresentano una forma di retribuzione in natura che non concorre alla formazione del reddito di chi li riceve.

Esempi di fringe benefits sono:

  • buoni pasto o mensa aziendale;
  • alloggio in appartamenti o alberghi;
  • telefono aziendale; pc, tablet ecc;
  • autovetture o altri mezzi di trasporto;
  • polizze assicurative.
  • Altro ancora.

Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi: “Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Decreto di agosto, raddoppiata la non imponibilità per i Fringe Benefit

Secondo quanto previsto dall’articolo 112 del decreto di agosto, soltanto per il 2020, l’importo del limite di non imponibilità del valore dei Fringe Benefit viene raddoppiato, il nuovo limite è pari a 516,46 euro, rispetto agli attuali 258,23.

Ricordiamo che, anche in questo caso, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Guide e articoli correlati

Auto aziendali

Pensioni: conti Inps in equilibrio, ma la spesa per il welfare è fuori controllo