La prestazione pensionistica non sempre decade con il decesso del beneficiario. Esistono dei casi in cui la prestazione si interrompe in conseguenza della perdita di alcuni requisiti soggettivi. E’ il caso dei titolari di assegno sociale che impropriamente è chiamato ancora pensione sociale. Di fatto si tratta di una prestazione non pensionistica ben diversa dalla pensione e che segue regole particolari.

L’assegno sociale per sua natura è una prestazione assistenziale che non scaturisce da contribuzione. Se ne ha diritto, il alternativa alla pensione, al raggiungimento dei 67 anni di età qualora il beneficiario non abbia mai lavorato o non possieda contributi sufficienti per ottenere la pensione dall’Inps.

Vale 503,27 euro al mese dal 1 gennaio 2023.

Chi perde la pensione se si reca all’estero

L’assegno sociale, a differenza della pensione, è una misura non definitiva anche se si tende a considerarla tale. E’ dipendente dal possesso di diversi requisiti, oltre a quello anagrafico, come la cittadinanza, la residenza stabile da almeno 10 anni e il possesso di redditi limitati. Se viene meno uno o più di questi requisiti durante il godimento della rendita, decade l’erogazione della prestazione.

Particolare attenzione va prestata a coloro che sono stranieri e rimpatriano, anche solo per brevi periodi. O italiani che per un motivo o per un altro si recano all’estero per lunghi periodi. L’Inps ha chiarito con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022 quali sono i casi in cui si perde il diritto all’assegno sociale.

In sintesi, il soggiorno all’estero superiore a 29 giorni del titolare di assegno sociale comporta la sospensione del pagamento della prestazione mensile. Decorso un anno, la stessa è revocata d’ufficio se il titolare non dimostra di possedere ancora i requisiti necessari di residenza. Per questo non si fa distinzione fra cittadini italiani o stranieri. Le verifiche da parte dell’Inps sono svolte sulla base della residenza anagrafica sul territorio.

L’assegno sociale non è esportabile

Sicché, se la pensione è esportabile all’estero tranquillamente anche per lunghi periodi (fatti salvi gli obblighi di dichiarazione periodica di esistenza in vita), l’assegno sociale non lo è. La prestazione non è, infatti, di natura pensionistica ma assistenziale ed è erogata come forma di sostegno al reddito esclusivamente sul territorio nazionale.

Non è, quindi, possibile continuare a percepirla trasferendosi nel proprio Paese di origine. O, per i cittadini italiani, andare a vivere all’estero per lunghi periodi. I controlli svolti dall’Inps tramite le autorità consolari sono efficienti, in questo senso, e comportano, in caso di perdita del requisito della residenza, anche solo temporanea, la sospensione dell’assegno sociale. Un principio, riconosciuto anche in altri Paesi europei,

Casi eccezionali e sospensione dell’assegno sociale

Esistono tuttavia delle eccezioni che devono però essere dimostrate. Una di queste è quella riconducibile a gravi motivi sanitari o calamità ed eventi eccezionali che impediscono al titolare il rientro in Italia nei tempi previsti. L’onere della prova è sempre in capo al beneficiario.

Diversamente l’Inps sospende d’ufficio il pagamento dell’importo dell’assegno sociale se si superano i 29 giorni di permanenza all’estero. Ciò avviene anche quando il titolare comunica preventivamente all’Inps questa evenienza senza che l’Istituto intervenga d’ufficio.

Il periodo di vacanza deve intendersi in via continuativa superiore a 29 giorni. Diversamente non è prevista la sospensione dell’assegno. L’interruzione dei pagamenti – spiega l’Inps – avviene per tutto il periodi di permanenza fuori dall’Italia con calcolo che è effettuato su base giornaliera. Il titolare ha sempre la possibilità di contestare o far rettificare all’Inps eventuali errori con prove documentali.

Riassumendo…

  • L’assegno sociale (ex pensione sociale) non è esportabile all’estero a differenza della pensione.
  • La prestazione è di natura assistenziale ed è soggetta al mantenimento della residenza in Italia.
  • Ci si può recare all’estero per un massimo di 29 giorni, poi l’Inps sospende il pagamento.
  • Dopo un anno scatta la revoca d’ufficio.