Dal 1 gennaio 2023 tutte le pensioni saranno adeguate al carovita rilevato nel 2022, compreso l’assegno sociale. Gli aumenti saranno del 7,3%, come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ma solo fino a 4 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Per gli importi superiori, la pensione sarà rivalutata in maniera minore in base ai redditi. Fino ad arrivare a un incremento ridotto di circa due terzi per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.

Assegno sociale sale a 503 euro al mese

Fra gli importi che saranno aggiornati pienamente, ci sono anche la pensione minima e l’assegno sociale.

Quest’ultimo salirà da 469,03 e 503,27 euro al mese per dodici mensilità. Si tratta appunto di un aumento pieno che sarà calcolato da gennaio, ma molto probabilmente corrisposto a partire da febbraio o marzo. In quell’occasione saranno riconosciuti anche gli arretrati.

A differenza della pensione minima, l’assegno sociale è erogato indipendentemente dai contributi versati che potrebbero anche essere pari a zero. Si tratta a tutti gli effetti di una misura assistenziale riservata ai cittadini indigenti e senza alcuna copertura contributiva. Quindi senza pensione.

L’assegno sociale, impropriamente chiamato ancora pensione sociale, è un sussidio economico erogato dall’Inps a domanda a tutti coloro che hanno una età non inferiore a 67 anni e non percepiscono pensione da contributi da nessun ente pensionistico.

Limiti di reddito

Possono richiedere l’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo. Bisogna quindi possedere la residenza in Italia da almeno 10 anni e avere un reddito personale non superiore a 5.983,64 euro all’anno (11.967,28 se si tratta di persona coniugata).

L’assegno sociale può essere percepito in misura intera o ridotta. Hanno diritto alla prestazione in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno invece diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

I beneficiari che si recano all’estero per un periodo superiore a 29 giorni perdono il diritto (sospensione) e dopo un anno l’assegno sociale è revocato d’ufficio. La prestazione è quindi subordinata alla residenza effettiva e abituale in Italia.

Per gli stranieri, in particolare, deve essere rispettato il requisito della residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale dal momento della richiesta. L’Inps accerta tale requisito (circolare n. 131 del 2022) dal certificato di residenza storico messo a disposizione dalle anagrafi comunali.