Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi?

Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

Sono le due domande a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta aggiornando, al 6 giugno 2023, le FAQ sul tema.

Ci troviamo, dunque, nel campo dei bonus fiscali che nascono a seguito di spese sostenute per interventi di ristrutturazione fatti sugli immobili. Ovvero superbonus, ecobonus ordinario, bonus recupero patrimonio edilizio, bonus facciate, bonus barriere architettoniche 75%).

Il visto di conformità nel bonus edilizi diversi dal 110

Anche se il decreto-legge n. 11 del 2023 ha sancito, dal 17 febbraio 2023, lo stop alle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, prevedendo delle deroghe, resta ferma la disciplina del visto di conformità.

Quindi, come era previsto dal 12 novembre 2021, anche per i bonus casa diversi dal superbonus 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.

Il visto, invece, non serve se i bonus casa diversi dal 110% siano goduti nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Inoltre, il visto non serve, nemmeno nel caso in cui, pur optando per sconto o cessione, si tratti di spese riferite a lavori in edilizia libera oppure ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Fa eccezione il bonus facciate (il visto serve anche per questi lavori).

Le regole nel superbonus

Nel campo del superbonus, invece, le regole sono un po’ diverse. La normativa, infatti, prevede che per godere del c.d. 110 è necessario acquisire il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Il visto serve sia nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito sia nel caso della detrazione in dichiarazione. NON serve solo laddove il superbonus è goduto nella forma della detrazione in dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Il visto di conformità ora per allora

Con riferimento al rilascio del visto di conformità “ora per allora”, l’Agenzia delle Entrare chiarisce che la forma è libera. Inoltre, dice che nel documento che ne attesta il rilascio devono essere necessariamente indicati:

  • protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto stesso si riferisce si riferisce
  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Non deve essere nemmeno comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto serve solo a limitare la responsabilità del cessionario. Tuttavia, è un documento fondamentale che dovrà essere esibito in caso di futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Riassumendo…

  • nei bonus casa diversi dal 110 serve il visto di conformità quando si opta per sconto in fattura o cessione del credito. Il visto non serve:
    • se si gode del bonus nella forma della detrazione in dichiarazione
    • laddove, pur optando per sconto o cessione, si tratta di lavori in edilizia libera oppure ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Fa eccezione il bonus facciate (il visto serve anche per questi lavori)
  • nel superbonus il visto serve sempre, tranne nel caso in cui è goduto nella forma della detrazione in dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730)
  • l’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ sul visto di conformità e chiarisce che:
    • il rilascio del viso “ora per allora” è a forma libera
    • deve contenete alcuni elementi essenziali
    • non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate
    • deve essere esibito in caso di eventuali controlli da parte della stessa Amministrazione finanziaria.