I lavori in edilizia libera, ossia quelli che per essere realizzati non richiedono alcune titolo abilitativo, sono ancora ammessi all’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito nonostante lo stop deciso (dal 17 febbraio 2023) dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

L’ammissione alle due opzioni è però subordinata al rispetto di determinati requisiti. È necessario che i lavori risultino già avviati prima del 17 febbraio 2023. Oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati prima della citata data, è necessario che risulti stipulato, entro il 16 febbraio 2023, un accordo vincolante tra le parti (impresa e committente) per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Bisogna dimostrare l’inizio lavori o accordo vincolante

Restando nel campo dell’ediziona libera, la data di inizio lavori o l’esistenza dell’accordo vincolante può essere dimostrata dall’esistenza di acconti pagati con bonifico parlante. Tali acconti devono avere data antecedente il 17 febbraio 2023.

Tuttavia, se non ci sono acconti, l’art. 2 comma 3 del decreto n. 11 del 2023, dice che la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Solo laddove siano rispettati i menzionati requisiti, dunque, per i lavori in edilizia libera si permette ancora di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Laddove, invece, si tratti di interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, le due opzioni si possono ancora fare solo nel caso in cui il titolo abilitativo risulti presentato entro il 16 febbraio 2023.

E se i lavori interessano parti comuni del condominio, oltre a dover rispettare la data di presentazione del titolo abilitativo o quella di inizio lavori/accordo vincolate (per i lavori in edilizia libera) è anche necessario che la delibera di approvazione dei lavori stessi risulti adottata entro il 16 febbraio 2023.

Elenco lavori in edilizia libera e non libera

Volendo illustrare quali sono gli interventi edili soggetti a titolo abilitativo (CILA, CILAS, permesso a costruire, ecc.) e quelli in edilizia libera, sono soggetti a titolo abilitativo i lavori diretti ad esempio a:

  • demolizione, spostamento o realizzazione di un muro
  • apertura, spostamento o chiusura di una porta, finestra o lucernario
  • cerchiatura di una parete
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari
  • cambio di destinazione d’uso
  • realizzazione o demolizione di piscina esterna interrata, un muro di confine, un soppalco, una veranda, una nuova rete fognaria di casa o fosse settiche, balcone, vespaio aerato, cappotto termico o isolamento pareti, scale interne o esterne, ampliamenti volumetrici, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.

Ecco, invece, un elenco (esemplificativo) di lavori rientranti nell’edilizia libera:

  • pavimentazione esterna e interna
  • elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
  • grondaie, tubi, pluviali
  • serramento e infisso interno e esterno
  • inferriate/altri sistemi anti intrusione
  • parapetto e ringhiera
  • controsoffitto
  • impianto elettrico
  • impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
  • impianto igienico e idro-sanitario
  • impianto di climatizzazione
  • canne fumarie
  • ascensore, montacarichi.

L’elenco completo delle opere in edilizia libera è quello indicato nel glossario allegato al DM 2 marzo 2018.