Il decreto superbonus (decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 come convertito in legge) ha detto stop all’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito nel campo dei bonus edilizi.

Uno stop in vigore dal 17 febbraio 2023 ma che al tempo stesso prevede delle deroghe.

Tra queste deroghe, è previsto che le due opzioni sono ancora possibili per quei lavori il cui titolo abilitativo (CILA, CILAS, ecc.) risulti presentato entro il 16 febbraio 2023.

Se, invece, si tratta di lavori per i quali non è richiesto titolo abilitativo, quindi, interventi in edilizia libera, è sufficiente che i lavori risultino iniziati prima del 17 febbraio 2023 oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato, prima della citata data, un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori su parti comuni del condominio, oltre alla data di presentazione titolo abilitativo o di inizio lavori (se in edilizia libera) è necessario anche che la data della delibera di approvazione degli interventi sia prima del 17 febbraio 2023.

Trovi qui l’elenco aggiornato dei lavori ancora ammessi allo sconto in fattura e cessione del credito.

Il quesito sui lavori in edilizia libera

A proposito di lavori in edilizia libera, ci arriva un quesito in redazione. Un nostro lettore ci dice di avere un preventivo firmato con l’impresa con data prima del 17 febbraio 2023. Ci specifica che si tratta di un semplice preventivo e che essendo firmato significa che è stato accettato. I lavori però sono iniziati solo a metà marzo 2023.

Ci chiede, quindi, se in questo caso sono rispettati i requisiti per poter optare per la cessione del credito e sconto in fattura.

Ci troviamo, pertanto, nel campo degli interventi in edilizia libera. Al riguardo, come detto il decreto-legge n. 11 del 2023, dice che per questi interventi è ancora possibile optare per sconto e cessione laddove i lavori risultano iniziati prima del 17 febbraio 2023.

La cessione del credito per i lavori iniziati dopo il 17 febbraio 2023

Il comma 3 art. 2 del menzionato decreto regola il caso di lavori in edilizia libera non ancora iniziati prima di questa data ma in cui esiste un accordo “vincolante” tra le parti (impresa e committente) per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

In questa ipotesi se ci sono acconti versati dal committente all’impresa, allora non esiste nessun problema se tali acconti hanno data antecedente il 17 febbraio 2023. Quindi, si può fare opzione per sconto o cessione.

Il problema, invece, è quando non ci sono acconto versati. In una situazione di questo tipo, lo stesso comma 3, dice che la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Nel caso del nostro lettore esiste un accordo “vincolate”, che anche se non rappresentato da un vero e proprio contratto di appalto, è rappresentato da un preventivo accettato e firmato sia da lui stesso che dall’impresa. Quindi, a nostro parere ci sono i requisiti per optare ancora per la cessione del credito e sconto in fattura, autocertificando (impresa e committente) l’esistenza di questo preventivo con data anteriore al 17 febbraio.