Come tutti ben sappiamo il dipendente malato deve essere reperibile per la visita fiscale nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti pubblici e per quelli privati.

Ricordiamo quali sono le fasce di reperibilità:

  • per i dipendenti statali 7 giorni su 7 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
  • per i dipendenti del settore privato 7 giorni su 7 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Per i soli dipendenti pubblici è prevista l’esclusione dall’obbligo di visita fiscale nei casi di patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, per infortunio sul lavoro, per malattia a causa di servizio e per situazione di invalidità riconosciuta.

Per i dipendenti pubblici, inoltre, l’obbligo di reperibilità non sussiste all’interno del periodo di malattia per il quale è stata già effettuata una visita fiscale.

Le malattie oncologiche con terapie chemioterapiche, ovviamente, rientrano nelle patologie gravi che hanno bisogno di terapie salvavita e, quindi, per i dipendenti pubblici affetti da malattie oncologiche non è richiesto l’obbligo di reperibilità a condizione che presenti al datore di lavoro la documentazione attestante che giustifichi l’assenza dal lavoro accompagnata dal certificato medico di malattia in cui si dovrà indicare la causa di esenzione e la patologia che da diritto all’esclusione dall’obbligo di reperibilità.

La legge, invece, non prevede lo stesso trattamento per i malati oncologici che lavorano nel settore privato che hanno, quindi, l’obbligo di reperibilità e della visita fiscale.

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