Sistema di verifiche antimafia semplificato grazie all’introduzione di norme transitorie fino al 31 luglio 2021. A prevederlo è l’art. 3 del decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020 in fase di conversione in legge).

In premessa, vogliamo ricordare che il Codice antimafia (D.lgs. 159 del 2011) prevede un sistema di documentazione antimafia destinato ad impedire l’accesso a finanziamenti pubblici e la stipula di contratti con la pubblica amministrazione da parte di imprese e soggetti privati su cui grava il sospetto di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

La documentazione antimafia: cos’è

La documentazione antimafia prevista dal Codice è rappresentata dalla “Comunicazione antimafia” e “dall’Informazione antimafia”. In dettaglio:

  • la comunicazione antimafia consiste nell’attestare la presenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del codice antimafia (ossia sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale);
  • l’informazione antimafia oltre ad attestare l’esistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui sopra, è destinata anche ad attestare la presenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di acquisire tale documentazione attraverso la consultazione della banca dati nazionale o, in taluni casi, tramite richiesta alla prefettura territorialmente competente e ciò prima di concedere finanziamenti o stipulare contratti.

Verifiche antimafia semplificate: norme transitorie fino al 2021

Come anticipato, il decreto semplificazione prevede ora norme transitorie, fino al 31 luglio 2021, che semplificano le suddette verifiche. In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni potranno:

  • corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove a seguito di verifiche antimafia dovesse essere pronunciato un provvedimento di interdizione;
  • di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

È altresì prevista la possibilità che il Ministero dell’Interno possa stipulare protocolli con le associazioni di categoria e grandi imprese per estendere, anche ai rapporti tra privati (quindi anche tra imprese e non solo tra imprese e pubblica amministrazione) l’attuale disciplina antimafia.

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