La regola prevede che in caso di decesso del soggetto (c.d. de cuius) che sta godendo delle rate di detrazione da superbonus 110%, la detrazione non fruita in tutto o in parte da questi si trasferisce, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Cosa succede se poi l’erede o gli eredi vendono l’immobile? Le rate residue vanno perse o si trasferiscono all’acquirente?

Superbonus 110%: cosa succede in caso di vendita dell’immobile

Il superbonus 110% come ormai noto è goduto come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa alla detrazione fiscale si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso in cui durante il periodo in cui si sta godendo della detrazione fiscale (quindi durante i 5 anni), il beneficiario dovesse vendere l’immobile oggetto dei lavori che ha fatto maturare il superbonus 110%, la regola prevede che “il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare”.

Esempio

Un soggetto esegue lavori a novembre 2020 per il quale matura un superbonus 110% per euro 22.000. Questi sceglie di goderne come detrazione fiscale. Tuttavia, nel 2023 vende l’immobile.

In una situazione del genere, il soggetto (venditore) godrà di tre quote di detrazione con riferimento rispettivamente agli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022. Le restanti due quote (2023 e 2024) saranno godute dall’acquirente salvo che nel contratto di compravendita si specifichi che anche queste due rate residue restano in capo al venditore.

Quando si perde il superbonus 110% in caso di eredità?

Come anticipato in premessa, in caso di decesso del soggetto che sta godendo della detrazione fiscale, le rate non fruite in tutto o in parte da questi si trasferiscono, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

A tal proposito si deve tener presente che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Tuttavia, in caso di vendita o di donazione dell’immobile ricevuto in eredità, le quote residue della detrazione non fruite dall’erede non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità (quindi andranno perse).

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