Nel caso in cui durante il periodo in cui si sta godendo della detrazione fiscale 110% (c.d. superbonus 110%) dovesse verificarsi la donazione dell’immobile oggetto degli interventi che hanno dato diritto allo sgravio fiscale, valgono le stesse regole previste per la vendita. Ciò è quanto si evince dalle FAQ disponibili nell’area tematica dell’Agenzia delle Entrate dedicata al beneficio.

La donazione trasferisce il superbonus 110% al donatario

Occorre in primis ricordare che il superbonus in commento si sostanzia in una detrazione fiscale del 110%, da godere in 5 quote annuali di pari importo, a fronte di spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi (trainanti e trainati) individuati dall’art.

119 del decreto Rilancio, con possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (anche per gli incapienti IRPEF).

Laddove, durante il periodo in cui si sta godendo della detrazione fiscale, dovesse avvenire la vendita dell’immobile oggetto degli interventi, vale la regola di cui comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR fissata per la detrazione riconosciuta per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In pratica:

“in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Lo stesso principio si applica in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione.

Il venditore o il donante devono specificare le intenzioni nell’atto notarile

Dunque, in caso di trasferimento per atto tra vivi (vendita, donazione, ecc.) dell’immobile oggetto dei lavori, il cedente (venditore, donante, ecc.) ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate o trasferire il diritto al cessionario (acquirente, donatario, ecc.) dell’immobile.

Ciò deve essere specificato nell’atto di compravendita, donazione, ecc. (in assenza di specifiche indicazioni nell’atto, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente, donatario, ecc. dell’immobile).

Si tenga presente che per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Quindi, se ad esempio, un soggetto oggi sostiene spese a fronte della quali godrà del superbonus 110%, e poi ad ottobre del 2023 dona l’immobile al figlio senza specificare nulla nell’atto di donazione, in applicazione della citata regola, vale quanto segue:

  • il donante (genitore) godrà del superbonus 110% per gli anni d’imposta 2020; 2021 e 2022 (quindi, 3 quote di detrazione);
  • il donatario (figlio) godrà delle rimanenti due quote di detrazione (ossia anni d’imposta 2023 e 2024).

Altra precisazione da richiamare è che il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile, salvo il caso in cui per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile (si pensi al caso in cui il figlio già proprietario del 50% dell’immobile riceve in donazione dal padre la restante quota di proprietà).

Potrebbero anche interessarti:

Superbonus 110% in caso di eredità: chi ne beneficia?

Unico immobile con due appartamenti: negato il superbonus 110% per il cappotto termico