In caso di due appartamenti accatastati separatamente e ubicati in un unico stabile posseduto interamente da un solo soggetto o in comproprietà tra più soggetti, non sarà possibile fruire del superbonus 110% per il cappotto termico realizzato sulla facciata dello stabile stesso. Ciò, in quanto, in questo caso non risulta costituito un condominio.

È l’importante chiarimento contenuto nella Circolare n. 24/E del 2020 dato dall’Agenzia delle Entrate e non poco penalizzante per chi, in questa situazione, vorrebbe godere della potenziata detrazione fiscale.

Il superbonus 110% è legato al concetto di condominio

Il caso pratico è quello, ad esempio, di un unico immobile che risulta formato da due appartamenti (sub 1 e sub 2), ognuno dei quali è accatastato separatamente. Il sub 1 di proprietà della madre ed il sub 2 di proprietà della figlia. In questo caso, i due appartamenti hanno “proprietà” separate (uno è della madre e l’altra della figlia) ma l’involucro dell’edificio è in comune tra i due proprietari.

In questa ipotesi, laddove, madre e figlia volessero realizzare il cappotto termico sull’involucro dell’immobile sarebbero fuori dal superbonus 110%, in quanto, in questo caso non sussiste un “condominio”.

Infatti, per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/E del 2020), il superbonus:

non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Dato il tenore letterale della predetta partecipazione, dunque, nella casistica sopra riportata, sembrerebbe proprio che madre e figlia, che vogliano realizzare il cappotto termico sull’immobile suddividendosi le spese, non possano accedere per tale intervento al superbonus 110%.

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