L’eco bonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio è stato oggetto di diverse modifiche in fase di conversione in legge dello stesso decreto, oramai prossima. Novità hanno riguardato anche gli interventi di isolamento termico.

Interventi per i quali Enea, aveva fornito nel tempo specifiche indicazioni operative che, in alcuni passaggi, possono essere ritenute valide anche per i bonus rafforzati al 110%.

L’eco-bonus al 110% per il cappotto termico: novità in fase di conversione in legge

L’art 119 del D.L. 34/2020, c.d.

decreto Rilancio, ha introdotto delle detrazione fiscali rafforzate sia per l’eco bonus che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.  Le spese devono essere sostenute nell’arco temporale 1° luglio 2020-3 dicembre 2021.

In particolare, in materia di eco bonus, sono agevolati anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate. Tali interventi devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%:

  • della superficie disperdente lorda dell’edificio o
  • dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Detto ciò, è’ demandato ad apposito decreto MI.SE. la definizione dei requisii minimi che i suddetti interventi devono rispettare. Ad ogni modo, gli interventi effettuati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto di lavori. Ciò anche anche congiuntamente agli interventi  di installazione di impianti solari fotovoltaici. Laddove il doppio passaggio di classe non sia possibile, è necessaria comunque il raggiungimento  della classe energetica più alta. Da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Bonus al 110%: nuovo ambito oggettivo e soggettivo

Sulla base di quelli che sono gli emendamenti approvati in fase di conversione in legge del decreto cRilancio,  è cambiato l’ambito oggettivo  dell’eco bonus rafforzato.

In particolare, le detrazioni in esame si applicano:

  • agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
  • sul numero massimo di due unità immobiliari.

Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, le nuove detrazioni vengono ammesse anche per le seconde case.

Cappotto termico: Le indicazioni fornite dall’Enea per le detrazioni già in essere

In attesa del decreto che ufficializzi i requisiti minimi da rispettare per gli interventi in esame, è possibile comunque individuare a monte alcuni paletti da rispettare anche per il cappotto termico al 110%. In relazione agli interventi ordinari di coibentazione  l’Enea ha reso disponibile uno specifico vademecum. Le indicazioni ivi contenute possono essere parzialmente estese al cappotto termico al 110%. In attesa di indicazioni ufficiali.

Per quali edifici si può accedere alla detrazione ?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, sono:

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di “impianto termico”. Si veda a Atal proposito la faq 9d dell’Enea.

Detto ciò, l’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento). Inoltre deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra. Inoltre, devono essere rispettate, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Quali sono le spese ammissibili?

Difatti, possono essere ammesse alla detrazione eco bonus per cappotto termico, le spese di:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

Cappotto termico: la documentazione da conservare

La documentazione necessaria ai fini della spettanza della detrazione è di carattere amministrativo e fiscale.

Documentazione principale cappotto termico
 

 

 

Amministrativa

Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:

  • la dichiarazione che l’intervento abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio;
  •  i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;
  • i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione.

 

Fiscale
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il  cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e dichiarazioni dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici (bancari o postali recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della documentazione inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Difatti, non rimane che attendere i decreti ufficiali che fissano i requisiti minimi dell’eco bonus al 110%. L’Enea di conseguenza rilascerà  apposito vademecum operativo.