La legge di conversione del c.d. decreto superbonus (decreto n. 11 del 16 febbraio 2023), ha ricevuto il via libero definitivo anche dal Senato. Le novità, quindi, possono dirsi ufficiali.

Il decreto in commento, ricordiamo, è quello che ha sancito lo stop, dal 17 febbraio 2023, della possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito nel campo dei bonus edilizi. Un provvedimento che ha subito delle correzioni adesso in fase di conversione rispetto al testo che fu licenziato dal Consiglio dei Ministri.

Tra le novità, alcune, interessano le deroghe allo stop. In sostanza il legislatore individua dei casi in cui la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora ammessi.

Cessione del credito e sconto: quando basta l’acconto al 16 febbraio

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammessi ancora per quei lavori il cui titolo abilitativo (CILA, CILAS, ecc.) risulta presentato entro il 16 febbraio 2023. Non rilevano a questo fine eventuali successive varianti al titolo abilitativo già presentato.

In caso di lavori in edilizia libera (ossia quelli che si possono fare senza titolo abilitativo) è stabilito che le due opzioni sono ancora ammesse se trattasi di interventi iniziati entro il 16 febbraio 2023. La data di inizio lavori si può dimostrare con l’esistenza di acconti versati con bonifico parlante avente data antecedente al 17 febbraio 2023 oppure (in assenza di acconti) con una doppia autocertificazione rilasciata sia dall’impresa che dal committente. In tale autocertificazione si attesta l’esistenza di un contratto di appalto stipulato entro il 16 febbraio 2023.

Stessa cosa è ammessa anche in caso di lavori in edilizia libera non iniziati entro il 16 febbraio 2023 ma con l’esistenza di un contratto “vincolante” di fornitura del materiale necessario all’esecuzione degli interventi. Quindi, in tale ipotesi si potrà fare opzione di sconto in fattura o cessione del credito, se esiste un bonifico parlante con data antecedente il 17 febbraio o in mancanza bisogna autocertificare l’esistenza del contratto vincolante.

Per le opere fatte su parti comuni del condominio, si può ancora fare l’opzione di sconto o cessione a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia presentato il titolo abilitativo o iniziati i lavori (se in edilizia libera). È però anche necessario che ci sia la delibera di approvazione dei lavori adottata entro la stessa data del 16 febbraio. Anche qui, non rilevano eventuali successive varianti alla delibera.

Dal bonus barriere architettoniche 75% alle ONLUS

Sono stabilite altre deroghe. A prescindere dalla data del titolo abilitativo, dalla data di inizio lavori e dalla data dell’assemblea condominiale, lo stop dello sconto in fattura e cessione del credito NON vale per:

  • lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75%
  • interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche.

Ammessi ancora alle due opzioni, i lavori effettuati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle ONLUS o dalle ODV (Organizzazione di volontariato). Il tutto a condizione che tali enti risultino già costituiti al 16 febbraio 2023.