Il TFR spetta al coniuge divorziato in determinate condizioni. Il coniuge divorziato ha diritto a ricevere la percentuale del 40% del TFR (trattamento fine rapporto).

Il calcolo viene effettuato considerando come arco temporale, il periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro coincideva con il matrimonio. A definirlo la Legge sul Divorzio che aggiunge questa tutela alle tante altre come l’assegno divorzile, l’eventuale assegno successorio, il diritto alla pensione di reversibilità.

Il TFR all’ex-coniuge: i presupposti

Il TFR – trattamento di fine rapporto, spetta al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro.

Nel gergo comune viene chiamato “liquidazione”.
La Legge sul Divorzio stabilisce che il coniuge divorziato ha il diritto di percepire una quota del TFR dell’altro coniuge, ma solo se ci sono i presupposti giusti, ed esattamente:

  • il coniuge divorziato già deve percepire dall’altro coniuge (lavoratore) un assegno divorziale versato periodicamente;
  • Il coniuge divorziato non deve essere nuovamente sposato. Se invece ha da breve iniziato una convivenza, può richiederlo.

Il diritto a richiedere il TFR maturato nasce quando lo dichiara la sentenza del Tribunale, che valuta le situazioni economiche di entrambi i coniugi.

Il coniuge interessato dopo la sentenza di divorzio, dovrà presentare un’istanza al Tribunale. E all’atto della richiesta il Tribunale valuterà se il coniuge richiedente ha i presupposti per ottenerlo.