Cosa accade al coniuge superstite percettore di pensione di reversibilità se si risposa? La pensione di reversibilità, o ai superstiti, è una prestazione previdenziale che viene erogata dall’Inps nei confronti del coniuge superstite al pensionato deceduto o del lavoratore ancora non percettore di pensione (in questo caso si tratta di pensione indiretta).   La prestazione, di regola, spetta sempre al coniuge superstite nella misura del 60% della pensione di cui fruiva, o di cui avrebbe fruito, il defunto. Se i redditi personali sono superiori agli importi stabiliti, però, la riduzione della pensione di reversibilità può essere fino al 30%, ma anche in presenza di redditi molto elevati non viene mai eliminata del tutto.

  La pensione di reversibilità non ha scadenza e può essere percepita dal superstite per tutta la vita a meno che non decida di risposarsi.   Per non perdere il diritto alla pensione di reversibilità, infatti, il superstite non deve contrarre nuove nozze, nel qual caso l’ordinamento gli riconosce un assegno una tantum di pari a due annualità della sua quota di pensione di reversibilità (compresa di tredicesima mensilità) alla data del passaggio a nuove nozze. Per ricevere l’assegno una tantum, prima della cessazione della prestazione previdenziale, l’ex coniuge non deve presentare una specifica richiesta come precisato dalla circolare INPS 53521 del 30 gennaio 1975. La doppia annualità spetta anche al coniuge divorziato in caso di nuove nozze poichè il coniuge divorziato è equiparato il coniuge superstite nel titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.