Chi contesta un testamento come falso deve assumersi anche l’onere della prova che il documento non è stato scritto dal defunto.

L’onere, quindi, non spetta alla controparte provare l’autenticità del testamento così come chiarisce Tribunale di Treviso con la sentenza numero 2204 del 14 settembre 2016.

Testamento falso: come provarlo?

Se si sospetta che un testamento sia falso, e cioè non sia stato scritto dal defunto o sia stato alterato per dimostrarne la falsità bisognerà chiedere un riscontro calligrafico con altri documenti redatti a mano dallo stesso soggetto.

In questo modo è possibile dimostrare se la scrittura dei due documenti combacia o se uno dei due è falso.

La giurisprudenza, al di là del come fare a dimostrare la falsità del documento, ha dovuto però dibattere a lungo sull’argomento dell’onere della prova e relativi costi. Spetta a chi vuole avvalersi del testamento o a chi lo contesta?

L’interpretazione seguita dai tribunali è quella di attribuire l’onere della prova a chi contesta l’autenticità del documento: a chi contesta il testamento, quindi, spetta produrre la domanda di accertamento negativo per dimostrare la provenienza della scrittura.

Contestare il testamento: quando è possibile?

Non solo quando si ritiene che il testamento sia falso o alterato è possibile disconoscerlo. E’ possibile contestare il testamento anche quando il soggetto che lo ha redatto, al momento della scrittura, era incapace di intendere e di volere. In questo caso, però, bisogna fornire al giudice prove che dimostrino l’esistenza di un grave deficit mentale. “In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore richiede l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius“, bensì la prova che, a causa di una infermità (transitoria o permanente),o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo “ stabilisce la sentenza numero 27351 del 2014 della Corte di Cassazione.