Il testamento olografo  non è altro che l’insieme delle volontà scritte di una persona che non è stata dichiarata incapace di intendere e di volere, è la forma più semplice di testamento  e non necessita di un Notaio o testimoni. Per redigerlo e per essere ritenuto valido il testamento deve possedere determinati requisiti:

  • l’autografia: le volontà devono essere scritte di proprio pugno dal testatore su qualsiasi materiale, il testamento non necessariamente deve essere redatto su  carta, può essere anche redatto su legno, stoffa o altro materiale ;
  • la  data: il testamento deve contenere giorno, mese ed anno del momento in cui viene redatto;
  • la sottoscrizione: il testamento deve essere firmato in calce alle proprie volontà.

  La mancanza di uno solo di questi elementi comporta la nullità del testamento.

 

Quando impugnare un testamento olografo

La legge prevede  due forme di invalidità del testamento olografo: la nullità e l’annullabilità. Il testamento è ritenuto nullo quando presenta gravi difetti di forma, nel caso del testamento olografo i difetti possono essere: la mancanza della data, la mancanza della firma o se sia ritenuto che lo scritto non sia originale ma elaborato da una persona diversa dal defunto. Il testamento è annullabile quando  il testatore, nel momento in cui ha redatto il testamento, era incapace di intendere e di volere o per altri difetti di forma, ad esempio la mancanza della data. Un testamento olografo può essere redatto da persone che hanno compiuto la maggiore età e che hanno piena capacità di intendere e di volere. Il testamento  può essere impugnato per invalidità se gli eredi non sono d’accordo con le volontà del defunto. L’impugnazione dell’atto consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli eredi e i legatari. L’impugnazione del testamento per nullità non ha limiti di tempo, mentre l’impugnazione per  annullamento va esercitata entro cinque anni dalla lettura del testamento dal Notaio in presenza degli eredi.