Dal 2021 oltre alla TARI anche la tassa riscossa ai sensi dell’art 19 del Decreto Legislativo n.504/1992, TEFA potrà essere versata dai contribuenti con la piattaforma PagoPa.

Le nuove regole di pagamento sono previste dal decreto ministeriale 21 ottobre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, anticipato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

TEFA, dal 2021 si pagherà con PagoPA: ecco le novità

Il tributo per la tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) sarà pagato dai contribuenti con una nuova interessante modalità di pagamento, che si affianca a quelle esistenti.

Stiamo parlando della piattaforma PagoPA, che dovrebbe diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di un primo step verso l’implementazione del servizio per i pagamenti verso gli enti pubblici, che dovrà essere a regime entro il 28 febbraio 2021.

I prestatori dei servizi di pagamento e gli istituti di credito dovranno utilizzare obbligatoriamente la piattaforma PagoPA per i versamenti nei confronti delle PA.

Grazie a PagoPa tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione saranno semplici, sicuri e trasparenti.

Grazie a questo sistema di pagamento il contribuente potrà scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) con cui effettuare il pagamento del quantum debeatur, mediante emissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).

Tale RTP assolverà da Ricevuta Telematica, che indicherà l’avvenuto versamento per il cittadino: ogni ente pubblico emetterà gli “avvisi di pagamento PagoPA”.

TEFA 2021: pagamento con sistema PagoPA

Il decreto direttoriale del 21 ottobre 2020 definisce quali sono le modalità di riversamento della TARI e della TEFA da parte degli istituti di credito, Poste, IMEL.

Il giorno successivo all’incasso Poste, banche e IMEL dovranno procedere al trasferimento delle somme spettanti agli enti pubblici.

TEFA: cos’è il tributo locale?

TEFA è il tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell’ambiente istituito dall’ art. 19 Decreto Lgs. 504/1992, abolito con il Decreto Lgs.

152/2006, Codice Ambientale e ripristinato soltanto con il Decreto Legislativo n. 4 del 2008.

Con l’articolo 49 del Decreto Ronchi il tributo provinciale TEFA rimane in vigore nei Comuni con la Tarsu.

Il tributo provinciale TEFA viene determinato dalla Provincia in misura non inferiore all’1% e neppure eccedente il 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti.

Tale tributo provinciale è incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

TEFA prevede l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.