Le cartelle esattoriali possono avere una decadenza ed una prescrizione, due concetti nettamente differenti che hanno anche termini diversi. Con questo articolo ci occuperemo di tutto quello che riguarda i termini di prescrizione.   I termini della prescrizione cambiano in base alla tipologia del tributo cui si applicano, qui cercheremo di elencare tutti i tributi con la loro prescrizione.   Prima di tutto bisogna ricordare che i tributi si dividono in tasse e imposte (per la cui differenziazione vi rimandiamo all’articolo: Tasse e imposte: qual è la differenza?).

  La prescrizione altro non è che il termine di legge entro cui può essere esercitato il diritto di esigere un pagamento. Non tutte le prescrizioni hanno gli stessi termini.  

Prescrizione tasse

In via generale il termine generale di prescrizione è di 10 anni ma tutto ciò che deve essere pagato periodicamente o di anno in anno ha un termine di prescrizione più breve.   I pagamenti delle somministrazioni di energia elettrica, acqua potabile, telefono e gas si prescrivono in 5 anni.   Per tributi locali, quali IMU, TASI, Tarsu, Tari, Tosap il termine di prescrizione è di 5 anni che vanno calcolati dall’anno successivo a quello di scadenza del pagamento.   Il termine di prescrizione per l’imposta di registro è di 5 anni che si calcolano dall’anno successivo a quello di scadenza del pagamento, ma va specificato che la prescrizione in via definitiva dell’imposta accertata è al termine dei 10 anni.   La tassa di proprietà dell’auto, il bollo auto, ha una prescrizione di 3 anni dalla data di scadenza anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha prorogato il termine di 4 mesi.  Bollo auto non pagato: termine di prescrizione e cartella Equitalia.   Per le multe dovute a violazioni del Codice della strada la prescrizione è dopo 5 anni che decorrono dal giorno di notifica di constatazione.

La notifica della trasgressione deve avvenire, tra l’altro, non oltre 150 giorni dalla data della violazione.   Il canone Rai ha un termine di prescrizione di 10 anno con decorrenza dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto.  

Interruzione prescrizione

I termini di prescrizione che sono stati indicati possono essere interrotti dalla notifica di una cartella di pagamento o da una ingiunzione fiscale. In questo caso i termini di prescrizione ricominciano a decorrere a partire dall’ultimo atto di ingiunzione.