E’ possibile che la fortuna si paghi? Con la nuova tassa sulle vincite probabilmente si, poichè verrà applicata su tutte le somme vinte giocando a giochi in cui si tenta la fortuna, come ad esempio Gratta e vinci, lotto, superenalotto, Superstar, SiVinceTutto, che siano superiori ai 500 euro.

All’inizio è stato il dl 138/11, convertito in legge n. 148 del 2011, che all’articolo 2, comma 3 aveva previsto una stretta sui giochi pubblici, con l’obiettivo di assicurare maggiori entrate allo Stato. Poi un decreto del Direttore generale dell’AAMS del 12 ottobre 2011, ha attuato queste disposizioni e ora una decisione del Tribunale amministrativo della regione Lazio scombina le carte in tavola, sospendendo l’applicazione fino alla decisione del ricorso presentato in composizione collegiale.

Stiamo parlando della nuova tassa sulla fortuna.

 

La tassa sulla fortuna: di cosa si tratta

Sulla novità prevista nella manovra bis, si era espressogià  il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che con il decreto del 12 ottobre 2011, aveva precisato che entro la fine dello stesso 2011, alcune importanti aspetti sulla nuova tassa dovevano essere meglio precisati. Il decreto in questione ha il merito intanto di precisare in cosa consiste questa tassa sulla fortuna. In particolare si prevede che  dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6% sulla parte eccedente 500 euro vinti in giochi come Win for life, Win for life gold, SiVinceTutto, Superenalotto, Gratta e Vinci, Enalotto, Superstar. Per le vincite fino a 500 euro invece, non è dovuta alcuna imposta, e allo stesso tempo non si toccano le altre categorie di giochi o concorsi, come le scommesse sportive e ippiche, il Bingo e le tradizionali lotterie (Lotteria Italia). Sempre dal 1 gennaio 2012, le videolotterie sono soggette al cosiddetto prelievo erariale unico (PREU) nella misura del 4% (che dal 2013 passerà al 4,5%) sull’ammontare delle giocate più un 6% sulle vincite eccedenti 500 euro. Ma non solo:  le newslot solo nel 2012 beneficeranno di una riduzione del PREU dal 12,1-12,2% al 11,8% , allo scopo di permettere maggiori investimenti in merito all’aggiornamento di nuovi e più sicuri software.

Dal  2013 e il 2014 il PREU subirà un aumento arrivando al 12,7% e il payout, la percentuale che torna in vincita ai giocatori, subirà invece una diminuzione scendendo dal 75 al 74%. Infine, per il 2015 il PREU salirà al 13%. A completamento del quadro normativo delineato a linee generali, altri tre decreti sempre del dicastero dell’economia, pubblicati alla fine del 2011, hanno definito alcuni aspetti rilevanti in merito al prelievo forzoso sulle vincite superiori ai 500 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

 

Le modalità di applicazione dell’imposta per Enalotto, SuperEnalotto, SiVince Tutto & Co.

Sono state emanati il 16 dicembre scorso, i tre decreti a firma del Ministero dell’Economia e delle finanze, con cui vengono dettate le modalità di applicazione della nuova tassa sulla fortuna, di importo pari al 6% sulle vincite eccedenti l’importo di 500 euro, da applicare ai premi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, come  Enalotto, Superstar, SiVince Tutto SuperEnalotto e newslot, alcuni dei giochi più tentati dagli italiani, alla spasmodica ricerca del biglietto vincente. Il Ministero ha precisato che alle vincite effettuate dal 1° gennaio 2012, si applica un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500 euro, e i premi eccedenti tale importo sono corrisposti al netto della ritenuta, da applicarsi al momento del pagamento al vincitore. Per le vincite che corrispondono a diverse soluzioni periodiche, il valore nominale della vincita, viene corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa incaricata al netto del diritto del 6%. Inoltre si specifica che le somme relative all’applicazione del diritto del 6% sono versate dal concessionario secondo le modalità previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all’erario.

L’importo che viene così trattenuto dal concessionario, come sostituto d’imposta, deve essere immediatamente versato all’erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato indicato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il soggetto erogatore ha l’onere di corrispondere al vincitore il premio in misura proporzionalmente ridotta del 6%.

 

Le modalità di applicazione dell’imposta per le new slot

In merito all’applicazione dell’imposta al 6% delle vincite eccedenti 500 euro sugli apparecchi di intrattenimento e le new slot, così come vengono individuati all’art. 110, comma 6, lettera b), del Testo unico sulle legge in materia di pubblica sicurezza, i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento devono richiedere all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, entro il prossimo 20 gennaio 2012, di procedere ad effettuare un’operazione di valutazione di  conformità, che si qualifica come necessaria ad adeguare i sistemi di gioco, provvedendo alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie. Nell’attesa delle operazioni di aggiornamento dell’AAMS, la nuova imposta viene  dal concessionario al momento del pagamento del premio al giocatore. Lo stesso concessionario deve poi annotare in un apposito registro di sala, per ogni vincita pagata, specifici elementi come  l’ammontare della vincita, al lordo dell’addizionale, eccedente 500 euro, l’ammontare dell’addizionale, la vincita netta, il numero di riferimento del biglietto presentato all’incasso, nonchè, ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identità presentato. La tassa sulla fortuna è poi  versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Ogni concessionario deve comunicare alla stessa AAMS, nel mese successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo delle vincite, al lordo della tassa, eccedenti 500 euro, l’ammontare complessivo dell’addizionale e l’ammontare complessivo delle vincite nette. Spetta poi alla stessa AAMS, verificare la conformità dei dati contenuti nel registro con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari. Queste le modalità applicative in linea generale della nuova tassa sulla fortuna, decorrente dal 1° gennaio 2012.

 

Decisione Tar Lazio

E’ di questi giorni però la notizia di una decisione del Tar del Lazio di sospendere l’applicazione di tale imposta. La decisione in merito alla sospensione è arrivata in seguito all’accoglimento delle richieste fatte da 10 concessionarie, come Snai, Sisal Slot e Lottomatica. A fondare i ricorsi presentati, l’indicazione da parte di queste 10 compagnie concessionarie di giochi pubblici, degli effetti negativi derivanti dall’applicazione della nuova tassa alle videolotteries, new slot, Superenalotto, SiVince Tutto, Win for Life.  Si attende il prossimo 25 gennaio per la discussione dei ricorsi davanti al Tar in composizione collegiale, da cui si conoscerà con più precisione il destino della tassa sulla fortuna.