Acconto Cedolare Secca: rimediare all’omesso versamento

Il 30 novembre 2011 è scaduto il termine per il versamento del secondo acconto della cedolare secca.
13 anni fa
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Lo scorso 30 novembre scadeva il termine per versare il secondo acconto della cedolare secca. Per il 2011 l’acconto è pari all’85% dell’imposta dovuta per tale anno (o 68% se il contribuente ha usufruito della riduzione disposta recentemente dal Governo Monti) e, ovviamente, trattandosi del primo anno di applicazione della tassazione sostitutiva, deve essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale. E’ quindi necessario che in sede di versamento il contribuente abbia provveduto ad effettuare un eventuale ricalcolo di quanto dovuto, tenendo conto delle variazioni che possono essere intervenute nel corso del 2011 (nuove locazioni, risoluzioni, ecc.…).

Lo schema sottostante  è tratto da una circolare dell’Agenzia delle entrate, e riepiloga le modalità da seguire per determinare l’importo da versare quale acconto:

 

 

ANNO 2011

Contratti di locazione

Importo dell’acconto >=257,52 euro

 

Importo dell’acconto

<257,52 euro

 

Importo su cui

calcolare l’acconto

Contratti di locazione <=51,65 euro

 

– in corso al 31 maggio

– scaduti e risolti entro il

31 maggio

 

Versamento 2 rate

6 luglio 40%

30 novembre 60%

 

Versamento 1 rata

30 novembre 100%

 

Non dovuto

 

– decorrenti dal 1° giugno

 

Versamento 1 rata

30 novembre 100%

 

Versamento 1 rata

30 novembre 100%

 

Non dovuto

 

– decorrenti dal 1° novembre

 

 

Non dovuto

Non dovuto

Non dovuto

 

 

 

Se il contribuente non ha effettuato il versamento dell’acconto oppure ha versato un importo inferiore al dovuto, è opportuno ravvedersi, versando la differenza dovuta maggiorata di interessi e delle sanzioni ridotte. Si ricorda che condizione fondamentale per poter sfruttare la cedolare secca, è aver effettuato l’invio della raccomandata all’inquilino entro il termine del versamento del primo acconto se dovuto o in alternativa entro il termine del versamento del secondo acconto. Qualora non sia dovuto alcun acconto la raccomandata deve essere inviata entro la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi.

 

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