Novità in tema di tasse B&b. La sentenza di Cassazione n° 16972/2015 definisce legittima l’applicazione delle tariffe fissate dal Comune per la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da applicare ai fabbricati destinati all’attività di bed and breakfast da parte di privati Nella sentenza si discute la legittimità della delibera commissariale di un Comune, che prevedeva aliquote per attività di B&B svolte nell’immobile adibito a civile abitazione. In ordine al criterio di determinazione della tariffa rifiuti per l’attività di bed and breakfast, la disciplina regionale n.

5/2001, esclude per l’ente impositore come si evince dall’art. 49 del Dlgs n. 22/1997, 6° comma che il Comune possa istituire tariffe rifiuti differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili.

Cosa afferma la sentenza della Cassazione sulla tariffa rifiuti per appartamenti adibiti a B&B?

La sentenza della Cassazione afferma che rientra nella nozione di comune esperienza, salva prova contraria da parte del contribuente, che l’attività di bed & breakfast dia luogo a un’attività di ricezione,ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori a un’utenza residenziale. Ne consegue la legittimità della delibera del Comune, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, di applicazione di una tariffa rifiuti differenziata per l’uso che si fa di un immobile, “verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast”.

Tasse B&b: quale superficie considerare per la determinazione della tariffa rifiuti?

La decisione della Corte regolatrice, ha dichiarato l’illegittimità di una tassa rifiuti applicata alle porzioni immobiliari destinate all’attività di B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, dovendosi escludere le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni a tal scopo utilizzate.

Tale esclusione è giustificata dalla sentenza della Corte di legittimità che afferma che per gli immobili destinati all’attività di bed & breakfast si rinviene un uso equiparato alle utenze domestiche, per le quali l’articolo 62 del Dlgs n. 507/1993 considera solo le aree coperte, con conseguente esclusione dal calcolo della Tarsu dei balconi, terrazze, posto macchina e altre aree scoperte. Leggi anche: Tariffe Tari 2016: quali attività hanno sconti sulla tassa sui rifiuti? Tassa sui rifiuti: quanto è aumentata dal 2010 a oggi?