Quando arriva da pagare la Tari, la tassa sui rifiuti, spesso si paga senza aver cura di verificare l’esattezza dei calcoli effettuati dal Comune. Può capitare infatti che la superficie catastale presa a riferimento per la Tari sia sbagliata, salvo poi andare a richiedere rimborsi all’ufficio tributi del Comune. Sono molti, infatti, gli errori che i Comuni commettono in fase di calcolo della superficie assoggettabile a Tari, sia per i locali commerciali che per la abitazioni.

Come si calcola la Tari

E’ quindi sempre bene verificare l’esattezza dei dati riportati prima di effettuare i versamenti.

Bisogna infatti tener presente che la superficie assoggettabile a tassazione è l’80% della superficie catastale, così come risulta dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate. Nella visura catastale dell’immobile compaiono sempre due misure: la superficie totale e la superficie totale escluse aree scoperte (balconi e terrazze). Il dato da considerare è – secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate – la superficie totale.

La superficie soggetta a tassazione

Per il calcolo esatto della Tari va quindi presa a riferimento la superficie catastale totale degli immobili che è data dalla somma:

  • della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
  • della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto precedente; oppure del 25% qualora non comunicanti;
  • della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori.

La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa per la superficie calpestabile. Sono pertanto escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva