La riforma fiscale, con il D.Lgs 216/2023, ha previsto un nuovo taglio alle detrazioni Irpef. Per i redditi più alti,  rispetto al periodo d’imposta 2024 è previsto un taglio di 260 euro sulle detrazioni.  Questo abbattimento serve per finanziare l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef. Infatti, con lo stesso decreto il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione con aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile  per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

Cosicché per coprire i mancati introiti derivanti dall’accorpamento delle aliquote, il Governo interviene direttamente sulle detrazioni, tagliandole. A scapito dei redditi più alti.

Con la circolare n°2 del 6 febbraio, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul taglio delle detrazioni individuando nello specifico come deve essere applicato l’abbattimento di 260 euro.

Il taglio sulle detrazioni Irpef nella riforma fiscale

L’articolo 2 del Decreto di riforma fiscale ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri sostenuti nel corso dell’anno.

Infatti, come detto in apertura,  per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. Il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il taglio in esame opera rispetto:

  • gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,.

Sono escluse da tale meccanismo le spese sanitarie.

Rispetto alle quali la detrazione spetterà per l’intero importo ossia applicando il 19% alla spesa sostenuta.

Questo taglio si affianca alle ulteriori regole previste in materia di detrazioni, il riferimento è all’obbligo di pagamento tracciato e alla franchigia Irpef.

Taglio sulle detrazioni Irpef. Come si calcola (circolare n° 2)?

Riprendendo quanto detto a chiusura del precedente paragrafo, dal 2020, alcune detrazioni erano già soggette ad un taglio in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Infatti:

  • spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000;
  • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000 (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).

Sono soggette a tale meccanismo le spese di: intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi, funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, ecc.

Da qui, è lecito chiedersi quale sia la base di calcolo sulla quale applicare il nuovo taglio alle detrazioni di 260 euro.

Ebbene, nella circolare n°2 che contiene i primi chiarimenti sulla riforma Irpef , l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che:

 per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

Dunque, prima si procede al calcolo delle detrazioni, applicando i primi abbattimenti per i redditi superiori a 120.000 euro, poi, si applica il nuovo taglio di 260 euro. Chiaro che per i redditi superiori a 50.000 euro e fino a 120.000 euro si applica il solo taglio di 260 euro.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale prevede un taglio di 260 euro sulle detrazioni Irpef;
  • il taglio si applica per i redditi superiori a 50.000 euro;
  • come da circolare n°2 sulla riforma fiscale, la novità vale solo per il periodo d’imposta 2024.