Arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla nuova Irpef. Il D.Lgs 216/2023, decreto di riforma fiscale, ha apportato diverse modifiche alla tassazione Irpef, tuttavia, anche se si parla di riforma, le novità riguarderanno solo l’anno 2024.

Tra le novità più importanti c’è l’accorpamento delle aliquote Irpef, cosicché si passa da 4 a 3 scaglioni reddituali. Difatti, si prosegue il percorso intrapreso già con la Legge di bilancio 2022 che aveva ridotto le aliquote da 5 a 4. Ciò sempre per alleggerire la tassazione suoi redditi medio-bassi.

Come confermato nella circolare di ieri, con la riforma fiscale, il primo scaglione di reddito viene innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono i principali chiarimenti messi nero su bianco dall’Agenzia delle entrate.

Tassazione Irpef. Le novità nella riforma fiscale

Si parte dalle nuove aliquote Irpef che saranno in essere solo per l’anno 2024. Periodo d’imposta 2024. Dunque non ci sarà alcun effetto rispetto ai redditi prodotti nel 2023 che andranno indicati nella prossima dichiarazione dei redditi.

Ebbene, con effetti dal periodo d’imposta 2022, dopo l’intervento della Legge di bilancio 2022,  le aliquote Irpef sono le seguenti:

  • 23% sull’intero importo per i redditi fino a 15.000 euro;
  • 25% sui redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
  • 35% sui redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
  • 43% sui redditi superiori a 50.001 euro.

Con la riforma fiscale, solo per il periodo d’imposta 2024 i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote sono i seguenti:

  • 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Si passa da 4 a 3 scaglioni.

Le nuove aliquote valgono per tutti i redditi tassati Irpef. Non solo per quelli da lavoro dipendente o redditi ad essi assimilati. I lavoratori dipendenti potranno inoltre contare sul taglio del cuneo fiscale.

Con la conferma dello sconto sui contributi IVS ad opera della Legge di bilancio 2024 (L.n°212/2023) per tutto il 2024. Si deve inoltre considerare la conferma del trattamento integrativo, ex bonus Renzi.

Nuova Irpef riforma fiscale. I primi chiarimenti del Fisco (circolare 2)

Sul taglio alle aliquote Irpef, l’Agenzia delle entrate l’Agenzia delle entrate ha confermato che con la riforma fiscale :

  • è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Nuova Irpef riforma fiscale. Le novità sull’ex bonus Renzi

Con la circolare n°2 sulla nuova Irpef l’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sulle novità in materia di trattamento integrativo. Ex bonus Renzi.

A tal proposito, bisogna richiamare in primis le novità in materia di no tax area lavoratori dipendenti appartate sempre dal D.Lgs 216.

Infatti, sempre e solo per  l’anno 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e per i redditi ad esso assimilati,  è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro).

Da qui, la no tax area dipendenti è fissata ora a 8.500 euro. La stessa no tax area prevista per i pensionati. A tale livello reddituale corrisponde un’imposta lorda di 1955.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che:

per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del medesimo TUIR.

Inoltre, sempre ai fini dell’individuazione del reddito complessivo, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario  e della quota di “agevolazione ACE”.

Arriviamo così all’ex bonus Renzi.

A tal proposito, con la riforma fiscale, una somma a titolo di trattamento integrativo (ex bonus Renzi), che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora:

  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente,
  • diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

La riduzione si applica solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR (reddito complessivo fino a 15.000 euro).

Questa diminuzione di 75 euro serve per intercettare l’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente. In questo modo il contribuente ha una imposta Irpef da pagare. Infatti, per avere l’ex Bonus Renzi, è necessario che il contribuente abbia capienza fiscale verificata in riferimento: all’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla riforma fiscale e sulla nuova Irpef;
  • è confermato che le novità apportate dalla riforma valgono per il solo periodo d’imposta 2024;
  • per l’ex Bonus Renzi serve sempre una capienza fiscale ossia essere a debito Irpef.