Il Consiglio dei ministri in data 16 ottobre ha approvato il disegno di Legge di bilancio 2024 che ora inizierà il suo iter di approvazione che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023. In base alle indicazioni riportate nel comunicato stampa di ieri, circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo

Vediamo nello specifico chi potrà sfruttare la conferma del taglio del cuneo fiscale e quali saranno i vantaggi in busta paga.

Il taglio al cuneo fiscale

Rispetto al 2023 è possibile rilevare due distinti interventi in materia di taglio al cuneo fiscale riconducibili al Governo Meloni.

In particolare,

  • il primo intervento è stato effettuato con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023;
  • il secondo con il DL 40/2023, c.d. decreto Lavoro.

Il taglio al cuneo fiscale è ottenuto con una sforbiciata sulla quota dei contributi IVS dovuta dal lavoratore. Taglio che comporta un aumento del netto riconosciuto in busta paga.

Con la Legge di bilancio 2023 è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari al:

  • 2% con retribuzione imponibile ai fini previdenziali mensile di importo minore o pari a 2.692 euro (35.000 euro lordi anni compresa la tredicesima);
  • 3% con retribuzione imponibile non superiore a 1.923 euro (25.000 euro lordi anni compresa la tredicesima).

Tale previsione avrebbe dovuto essere operativa per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Successivamente con il DL Lavoro (art.39 del DL 48/2023), con effetti sui periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023  è previsto un innalzamento del taglio sulla quota dei contributi sociali a carico del lavoratore.

In particolare con il il decreto Lavoro, il taglio al cuneo fiscale è passato:  dal 2 al 6% per i dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile superiore al limite di 1.923 euro ma di importo minore o pari a 2.692; dal 3 al 7% per i dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 1.923 euro.

Il rispetto della soglia reddituale sarà verificato mese per mese.

Taglio al cuneo fiscale. Chi prenderà 100 euro in più in busta paga?

Arriviamo così all’intervento del DDL di bilancio 2023.

Nella nuova Manovra, circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo.

In particolare, viene confermato il taglio del:

  • 7% per i redditi fino a 25 mila euro;
  • 6% per i redditi fino a 35 mila euro.

Nel rispetto dei requisiti reddituali in parola, avranno diritto al taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro. Pubblici e privati.

Torneranno utili le indicazioni di cui alla circolare INPS n° 7/2023.

Circolare nella quale è stato evidenziato come:

  • laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
  • laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
  • laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

A ogni modo, il vantaggio in busta paga andrà da 45 a 100 euro. Inoltre, si dovrà tenere conto anche del risparmio in busta paga con il passaggio da 4 a 3 scaglioni Irpef

Riassumendo…

  • Il DDL di bilancio 2024 conferma il taglio al cuneo fiscale;
  • il taglio sugli oneri sociali in busta paga sarà del 7% per i redditi fino a 25 mila euro; 6% per i redditi fino a 35 mila euro;
  • il taglio del cuneo fiscale potrà variare di mese in mese in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.