Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra le novità principali spiccano le importanti modifiche alla disciplina del superbonus. Si avete capito bene. Ancora una volta il superbonus è oggetto di modifica. Questa volta però ci sono anche delle buone notizie. Infatti l’agevolazione che per le villette e gli edifici unifamiliari sarebbe dovuta terminare al 31 dicembre 2022, rimarrà in vigore un altro anno. Per gli edifici condominiali è confermata la proroga lunga già in vigore. Tuttavia ci sono anche cattive notizie.

Infatti l’aliquota del superbonus scenderà dal 110% al 90% già dal 2023. Dunque, parliamo di un taglio percentuale di circa il 20%.

Detto ciò, le possibilità di sfruttare l’aliquota del 110 ci sono ancora ma sono soltanto residuali. Vediamo in quali casi, dopo l’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, è possibile sfruttare ancora il 110 pieno.

Superbonus. Come cambia l’agevolazione?

Il nuovo decreto Aiuti-quater, sia per i lavori condominiali, sia per quelli su villette e edifici unifamiliari, abbassa il superbonus dal 110% al 90%. La riduzione dell’aliquota agevolativa vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 in avanti. Fatte salve le ulteriori riduzioni alle aliquote previste per gli anni successivi rispetto ai lavori condominiali.

Attenzione, per le villette e gli edifici unifamiliari la proroga vale solo per il 2023 e il superbonus al 90% spetterà solo se:

  • l’immobile per il quale si richiede l’agevolazione è “abitazione principale” e
  • se il nucleo familiare rispetta un determinato limite reddituale rapporto ad un quoziente familiare.

CILAS e delibera al 25 novembre

Come detto in premessa, in alcuni casi è ancora possibile sfruttare il superbonus al 110% e non al 90%.

In particolare, nel testo finale del decreto Aiuti-quater, è confermato che il superbonus con aliquota piena al 110% spetterà per i lavori:

  • condominiali,
  • su villette ed edifici unifamiliari;
  • nonchè per quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Ciò, a condizione che la CILAS sia presentata entro la data del 25 novembre.

Tale condizione vale anche per
per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Si pensi alle villette a schiera.

Per i lavori di demolizione e di ricostruzione rileva la data di avvio delle relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo (non sono fatti in CILA). Dunque, entro il 25 novembre deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Attenzione, in caso di lavori condominiali, è necessario anche che,  la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

Inoltre, è confermata la previsione in base alla quale possono sfruttare il 110 pieno fino al 31 marzo 2023, i proprietari di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento entro il 30 settembre 2022.

In sostanza, l’intervento del decreto Aiuti-quater impatta in maniera rilevante sul superbonus. Noi di Investire Oggi riteniamo che nei prossimi mesi l’agevolazione potrebbe essere oggetto di ulteriori tagli e rafforzamento dei requisiti di accesso.

E’ evidente che né il superbonus, né il reddito di cittadinanza sono misure viste di buon occhio dal nuovo Governo.