Il superbonus 110 esce profondamente rinnovato dopo l’approvazione del decreto Aiuti-quater. Infatti, dal 1° gennaio 2023, la detrazione scenderà dal 110% al 90% per tutti. Dunque sia per i lavori condominiali sia per quelli su villette ed edifici unifamiliari. I proprietari degli edifici unifamiliari comprese le villette, avranno ancora un anno per sfruttare la proroga del superbonus ma solo se rispetteranno alcuni requisiti piuttosto limitanti.

Infatti, il nuovo decreto prevede che l’immobile oggetto dei lavori debba essere “prima casa” e il reddito del nucleo familiare dell’anno precedente all’esecuzione dei lavori, entro una certa soglia.

Nella bozza attuale del decreto, sembrerebbe eliminato il riferimento all’ISEE. Dunque, partendo da un reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, lo stesso verrebbe diviso per un quoziente familiare legato al numero dei componenti della stessa famiglia.

Superbonus 110. Cosa prevede il decreto Aiuti-quater?

Come da comunicato stampa del Governo pubblicato la scorsa settimana, con il nuovo decreto Aiuti-quater:

Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Dunque, dal 2023, superbonus al 90%: sia per i lavori condominiali sia per quelli effettuati su villette ed edifici unifamiliari.

Attenzione, per i lavori su villette ed edifici unifamiliari (così come per quelli su unita’ immobiliari autonome situate all’interno di edifici plurifamiliari) i contribuenti potranno sfruttare la proroga superbonus solo se:

  • l’immobile oggetto dei lavori è “prima casa” e
  • il nucleo familiare rispetta un determinato limite reddituale.

Sempre per le villette e gli edifici unifamiliari, il superbonus si applica ancora al 110 per cento, fino al 31 marzo 2023:  con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento, entro il 30 settembre 2022.

Ciò vale, indipendentemente dai redditi percepiti dal nucleo familiare.

L’aliquota del 110 e non quella ridotta del 90%, si applicherà anche a quei lavori (non solo condominiali) rispetto ai quali la CILAS superbonus, è stata presentata entro la data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Probabilmente il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questa settimana. Con entrata in vigore che avverrà dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

ISEE o quoziente familiare per fissare il limite reddituale?

Come detto sopra, il nuovo decreto Aiuti-quater, prevede, con riferimento ai lavori su villette ed edifici immobiliari, che l’immobile sia”prima casa” e il reddito del nucleo familiare dell’anno precedente all’esecuzione dei lavori, entro una certa soglia.

Nella bozza attuale del decreto, sembrerebbe eliminato il riferimento all’ISEE. Dunque, partendo da un reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, lo stesso verrebbe diviso per un quoziente familiare legato al numero dei componenti della stessa famiglia.

Dunque, al numeratore ci sarà il reddito complessivo del nucleo familiare.

Tale reddito sarà diviso (denominatore) per:

  • 1 nel caso di un nucleo famigliare composto da una sola persona;
  • 2 se è presente un secondo familiare convivente.

Da qui, la base (1 o 2), è incrementata: di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. In tal modo sarà definito il reddito complessivo. Il reddito complessivo ai fini del superbonus non deve essere superiore a 15.000 euro.