L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 791 del 24 novembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito ai criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori necessari per poter usufruire del superbonus 110%. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una persona fisica che intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio di cui è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, trasformando tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria C/2, in cinque appartamenti e tre box auto.

Il completamento degli interventi avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni) mentre le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.

L’Istante intende fruire solamente del “superbonus 110% sisma” e chiede se ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico?

Superbonus 110%, è necessario il 60% dell’intervento “complessivo”

Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

«per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».

In casi come quello in argomento, spiega l’Agenzia delle entrate, le persone fisiche possono fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.

 

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