Entro il 31 dicembre, lo stato di avanzamento lavori superbonus 110, SAL,  deve essere almeno al 30% degli interventi complessivi. Se ciò non accade il contribuente perde in primis la possibilità di optare per lo sconto in fattura e dovrà rinunciare anche alla cessione del credito. Almeno per quest’anno. Il prossimo anno potrà cedere le rate residue. Dopo aver inserito la prima quota in dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se al 31 dicembre vi sono dei lavori trainati ossia secondari che non sono stati ancora completati? Concorrono o no allo stato di avanzamento lavori?

I SAL per il superbonus 110

Nonostante la norma, ex art.121 del D.

L. 34/2020, decreto Rilancio,  non disponga un obbligo di esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per stato di avanzamento lavori, SAL, il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che solo per il superbonus, le suddette opzioni debbano essere esercitate per SAL. Tale obbligo non riguarda gli altri bonus edilizi. Basti pensare al bonus ristrutturazione, al bonus facciate ecc. Per tali bonus, è concesso al contribuente di pagare le spese entro il 31 dicembre e poi completare i lavori anche successivamente. Anche con lavoro terminati nel 2022.

Un vantaggio non di poco conto, soprattuto in riferimento al bonus facciate, per il quale per le spese sostenute nel prossimo anno, la detrazione scenderà dal 90% al 60%. Almeno stando a quanto prevede al momento il DDL di bilancio 2022, ora in Senato. Anche se c’è da dire che, con l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità per tutti i bonus e l’attestazione della congruità delle spese, la situazione si complica un pò. Considerato che, il professionista si troverebbe ad attestare si spese sostenute entro fine anno ma con lavori che saranno completati solo in seguito. Senza tener sconto di eventuali cambiamenti che possono sorgere in corso d’opera.

Superbonus, SAL e lavori trainati non completati

Per gli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Dunque, è importante gestire bene lo stato di avanzamento lavori al 31 dicembre.

Sullo stato di avanzamento lavori incidono anche gli interventi trainati e non solo quelli principali, c.d. trainanti. Sostituzione infissi, installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche ecc.

Detto ciò, cosa succede se al 31 dicembre vi sono dei lavori trainati ossia secondari che non sono stati ancora completati? Concorrono o no allo stato di avanzamento lavori?

Ebbene, con apposita nota, l’Enea, ha avuto modo di precisare che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori.

Difatti, alla data del 31 dicembre concorrono al raggiungimento della soglia del 30%.