L’Agenzia delle Entrate, con l’aggiornamento delle FAQ dedicate al superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, conferma il chiarimento già fornito nella Circolare n. 24/E del 2020 secondo cui in caso di due appartamenti accatastati separatamente e ubicati in un unico stabile posseduto interamente da un solo soggetto o in comproprietà tra più soggetti, non sarà possibile fruire del superbonus 110% per il cappotto termico realizzato sulla facciata dello stabile stesso. Ciò, in quanto, in questo caso non risulta costituito un condominio.

Serve il condominio per il superbonus 110% con cappotto termico

Il caso chiarito è quello, di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. Veniva chiesto se è possibile in questo caso fruire del superbonus 110% per la realizzazione del cappotto termico sull’edificio (intervento trainante) e la contestuale sostituzione degli infissi degli appartamenti (intervento trainato).

Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

“Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Dunque, beneficio negato in questo caso. Si tratta, a parere di chi scrive, di una limitazione di non poco conto visto che sono migliaia i contribuenti che potrebbero trovarsi in una simile fattispecie.

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