Il superbonus 110% di cui al decreto Rilancio spetta per lavori (c.d. trainanti e tranati) eseguiti su edifici residenziali esistenti. In dettaglio, come si evince dalla Circolare n. 24/E del 2020, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Non sono ammessi gli immobili di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville).

La prova dell’esistenza della casa ai fini del superbonus 110%

Condizione essenziale, dunque, ai fini del beneficio è che l’immobile oggetto degli interventi sia:

  • di tipo residenziale
  • ed esistente alla data di inizio lavori.

Anche se la stessa Circolare n. 24/E del 2020 non lo specifica, possiamo prendere a riferimento quanto chiarito per il bonus ristrutturazione nella Circolare n. 19/E del 2020, in cui è stato detto che

“La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento”.

Pertanto, ai fini del superbonus 110%, un edificio può considerarsi “esistente” anche laddove questi non ancora è censito in catasto purché sia stata presentata la sola domanda di accatastamento.