Nel nuovo approfondimento dedicato dai commercialisti al superbonus 110%, viene analizzato, tra l’altro l’aspetto sanzionatorio applicabile al rilascio del visto di conformità infedele.

In premessa, occorre ricordare che per chi, a fronte del superbonus 110%, volesse, in luogo della detrazione fiscale, optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito, occorre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e, quindi:

  • dottori commercialisti
  • ragionieri, periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Visto di conformità infedele nel superbonus 110%: quale sanzione si applica?

Nel citato documento reso disponibile dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), è ritenuto che

“Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, in caso di visto di conformità infedele sulla comunicazione in argomento, in base a quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.

lgs. n. 241/1997, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro”.

L’irrogazione della sanzione spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. Nei casi più gravi può anche essere disposta la sospensione temporanea o la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per i commercialisti, non trovano, dunque, applicazione, con riferimento al visto di conformità previsto per il superbonus 110%, le stesse sanzioni che l’art. 119 del decreto Rilancio prevede per i tecnici (architetti, ingegneri, ecc.) a fronte di asseverazioni false o infedeli rilasciate da questi ultimi (si tratta della sanzione da 2.000 euro a 15.000 euro).

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