L’asseverazione del tecnico abilitato serve anche laddove a fronte del superbonus 110% si decida di non optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ma di utilizzare la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Lo si apprende dalla Circolare n. 24/E del 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate e contenente i primi chiarimenti sul potenziato beneficio fiscale introdotto con il decreto Rilancio (art. 119 decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Superbonus 110%: che cos’è

Il superbonus 110% è la nuova misura della detrazione fiscale che il legislatore ha introdotto, per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi di isolamento termico sugli involucri di edifici esistenti (c.d. cappotto termico); di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; di interventi antisismici.

Inoltre, purché realizzati insieme ad uno o più dei suddetti lavori, il superbonus 110% è applicabile anche per i classici interventi di efficientamento energetico (c.d. ecobonus); per installazione di impianti solari fotovoltaici; per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il visto di conformità per il Superbonus 110%: chi lo deve rilasciare?

La detrazione fiscale del 110% a fronte dei suddetti interventi è beneficiabile in 5 quote annuale di pari importo, con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura.

Il contribuente che voglia fare tale opzione, tuttavia, dovrà acquisire, innanzitutto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.  Tale visto può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ossia:

  • dottori commercialisti;
  • ragionieri, periti commerciali;
  • consulenti del lavoro;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

L’asseverazione del tecnico va sempre rilasciata per il superbonus 110%

Oltre al visto è necessario acquisire la c.

d. asseverazione dei lavori. Tuttavia, a tal proposito, come si legge nella menzionata Circolare n. 24/E del 2020, tale asseverazione deve essere richiesta, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus 110% che dell’opzione per la cessione o lo sconto ed essa va acquisita:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (l’asseverazione è rilasciata da un tecnico abilitato e deve consentire di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo i modelli e le istruzioni contenute nel c.d. decreto asseverazioni del MISE datato 3 agosto 2020);
  • per gli interventi antisismici (l’asseverazione è rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Anche in questo caso il professionista incaricato con l’asseverazione attesta anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione va poi depositata depositata presso lo sportello unico competente).

Ad ogni modo, l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Sono, infatti, previsti due modelli nel decreto asseverazioni sopra menzionato.

Potrebbe anche interessarti: