Si completa il quadro dei provvedimenti che dovevano essere emanati a fronte del nuovo superbonus 110% istituito con il decreto Rilancio. Infatti, dopo il decreto asseverazioni ed il decreto attuativo (requisiti tecnici) emanati dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sono arrivati nella giornata di oggi (8 agosto 2020) anche il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che contiene le disposizioni attuative per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura e la Circolare n. 24/E/2020 contenente chiarimenti sul beneficio. Il suddetto provvedimento approva altresì il modello (e relative istruzioni) per la comunicazione dell’opzione.

Ricordiamo, infatti, che il superbonus del 110% è fruibile come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo ma il contribuente ha possibilità (in accordo con l’impresa che esegue i lavori) di optare per la cessione del credito o sconto in fattura in misura eguale alla detrazione spettante.

Il fisco chiarisce i soggetti beneficiari e le spese agevolabili per il superbonus 110%

Si chiarisce che possono accedere al superbonus 110% anche i familiari conviventi e quelli di fatto (c.d. more uxorio) del possessore o detentore dell’immobile purché sostengano effettivamente la spesa. A tale fine, precisa l’Amministrazione finanziaria, la convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Inoltre, in questi casi, l’immobile oggetto degli interventi, non deve risultare locato o ceduto in comodato (in altre parole deve essere nella disponibilità del nucleo familiare).

Inclusi tra i beneficiari anche i titolari di partita IVA, ma solo con riferimento a lavori eseguiti su immobili che fanno parte della sfera privata e non dell’impresa. I forfetari e chi agisce in regime di vantaggio, se hanno solo redditi d’impresa o lavoro autonomo (ossia reddito soggetti esclusivamente ad imposta sostitutiva) non potranno godere della detrazione fiscale ma possono, comunque, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Rientrano, poi, tra le spese agevolabili anche quelle accessorie agli interventi, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Vengono, altresì date precisazioni in caso di vendita dell’immobile oggetto dei lavori o in caso di successione ereditaria. Nel primo caso, è chiarito che le quote di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, le rate residue della detrazione si trasmettono, per intero, all’erede che conserva la detenzione del bene.

Superbonus 110%: l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o sconto in fattura, è necessario fare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. L’invio potrà avvenire a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Ciò deve essere fatto esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediari), dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio (se trattasi di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Laddove è previsto visto di conformità, la comunicazione dovrà essere fatta esclusivamente dal soggetto che lo rilascia.

A tal proposito, infatti, ricordiamo che per l’esercizio dell’opzione il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre è richiesta anche l’asseverazione del tecnico abilitato che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese. La Circolare n. 24/E/2020 precisa che l’asseverazione è necessaria anche nel caso in cui si decida di fruire del superbonus in dichiarazione come detrazione fiscale e che:

  • se trattasi di interventi di efficientamento energetico va trasmessa online all’Enea;
  • se trattasi di interventi antisismici va depositata presso lo sportello unico competente.

Infine, il provvedimento fissa anche le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta.

E’, quindi, stabilito, che questi, possono utilizzare il credito d’imposta dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. L’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. E. comunque, possibile per tali soggetti cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ciò potrà avvenire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

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