L’età avanzata dell’imprenditore non giustifica gli scostamenti fra reddito dichiarato e risultanze degli studi di settore. Il contribuente deve sempre fornire gli elementi concreti tali da giustificare le incongruenze contabili a prescindere dall’età.

In caso di accertamento basato sugli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate e di fronte a giustificazioni generiche non documentate, il fisco può motivare la sua azione sulla base della sola applicazione degli standards. Così una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 34726 del 30 dicembre 2019.

La sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza dei supremi giudici scaturisce dall’esame di una controversia instaurata da un agente di commercio contro l’Agenzia delle Entrate che ha accertato maggiore reddito prodotto rispetto a quanto dichiarato in base agli standards degli studi di settore. La CTR, in linea con la CTP, ha respinto l’appello del contribuente, che non era stato in grado di contrastare, in sede di contraddittorio, sia amministrativo che giurisdizionale, i risultati degli studi di settore. Il contribuente, infatti, dopo aver sostenuto che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati era dovuto a causa dell’avanzare dell’età, aveva ammesso di aver sopperito con l’aiuto gratuito fornito dal proprio figlio. L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lettera d) del d.p.r. 600/1973 in relazione alla qualificazione dei giudici di merito sulle presunzioni poste a base dell’accertamento sintetico. La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato i motivi e rigettato il ricorso del contribuente.

Le motivazioni

A tal proposito, i supremi giudici ritengono che l’accertamento in base agli studi di settore sia strumento presuntivo la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In questa sede – si legge nella sentenza – il contribuente ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustifichino “l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Il contraddittorio e le giustificazioni

Qualora il contraddittorio fra contribuente e Agenzia delle Entrate non avvenga per negligenza, assenza dopo formale invito a comparire, l’Amministrazione è legittimata a presumere lo scostamento dei redditi in base agli standards e quindi a proseguire con il procedimento tributario.

Nel caso in esame, l’Agenzia ha motivato l’accertamento indicando che le motivazioni addotte dal contribuente accertato, ossia l’avanzata età e la dichiarazione di essere supportato dal lavoro parziale offerto dal figlio, apparissero generiche e non supportate da documentazione idonea a giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore. Secondo i giudici di Cassazione, le dichiarazioni del contribuente non erano tali da far venir meno l’accertamento e il fattore età del contribuente controllato avrebbe potuto determinare una condizione di marginalità economica, benché tale circostanza apparisse bilanciata dall’ausilio parziale fornito dal figlio. Peraltro, per la Corte di cassazione, “sia in tema di studi di settore che di applicazione dei parametri, l’età avanzata non è da sola sufficiente a confutare i risultati emergenti dagli studi di settore o dai parametri.”