L’agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 354/2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’esenzione iva in capo agli strumenti per la diagnostica in vitro per COVID-19 e alle relative prestazioni di servizi strettamente connesse. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una Farmacia che svolge anche il servizio di tamponi antigenici rapidi e i test sierologici per la diagnostica del COVID-19.

La legge di bilancio 2021 ha istituito un regime transitorio di esenzione iva relativamente alle prestazioni di tali servizi.

A tal proposito, la Società riferisce che, fino al 31 dicembre 2020, ha considerato esente da IVA l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l’ausilio di un infermiere o di un medico.

Per quanto riguarda, invece, i test sierologici rapidi, senza intervento di operatori sociosanitari, la stessa ha applicato l’aliquota ordinaria.

Il dubbio riguarda il significato da attribuire all’espressione che nel prevedere l’esenzione dall’IVA per la cessione delle strumentazioni per diagnostica da Covid-19, estende detta agevolazione alle «prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione».

Ciò premesso, l’Istante chiede quale sia la corretta interpretazione di tale norma e se possa applicare il regime di esenzione iva anche ai test sierologici rapidi.

Esenzione Iva, rientrano le prestazioni di servizi strettamente connesse

In base alla Direttiva (UE) 2020/2020, spiega l’Agenzia delle entrate, gli Stati membri possono adottare, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per:

  • le forniture dei vaccini per il COVID-19;
  • le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Per quanto riguarda la “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi codici TARIC.

L’Agenzia delle entrate ritiene incluse nell’ambito delle «prestazioni di servizi strettamente connessi» le prestazioni aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario.

In conclusione, fino al 31 dicembre 2022, entrambe le prestazioni devono ritenersi esenti dall’Iva.

 

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