Applicare lo stralcio totale, lo stralcio parziale o ancora non attivare né l’uno e ne l’altro. Sono queste le scelte che possono fare i Comuni e gli altri enti territoriali entro il prossimo 29 luglio. Per fare ciò ossia applicare lo stralcio sarà necessario adottare apposita delibera. L’eventuale disapplicazione dello stralcio invece non richiede alcun intervento del Comune, dunque in questo caso non c’è il c.d. “silenzio assenso“. Anzi, per essere più precisi, il Comune che vuole recuperare i debiti 2000-2015, se non prescritti, non deve adottare alcun provvedimento ma può lasciare tutto allo status quo.

Con buona pace dei contribuenti che non hanno pagato tributi locali o tasse varie.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

Grazie al DL 34/2023, c.d. decreto bollette, la pace fiscale è stata estesa anche alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi degli enti locali.

In particolare, come da dossier IFEL, l’art. 17-bis, del dl n. 34/2023, prevede la facoltà per i Comuni di attivare in favore dei propri debitori:

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • la rottamazione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

La scelta per attivare lo stralcio e/o la rottamazione deve essere presa entro il 29 luglio.

Come ben evidenziato dall’IFEL:

Con riferimento ai tre istituti, non si pone alcun dubbio circa la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, come pure la possibilità di deliberare solo lo stralcio, oppure solo la definizione agevolata.

Stralcio debiti fino a mille euro nei Comuni. Assenza di delibera, stralcio totale e stralcio parziale

Soffermandoci sullo stralcio delle ingiunzioni fiscali 2000-2015,  di importo residuo fino a 1.000 euro, indipendentemente dal fatto se il Comune deciderà di applicare anche la rottamazione (vedi pr. precedente),  il Comune può:

  • non deliberare nulla; pertanto, le ingiunzioni restano integre, salvo la possibilità di accedere alla definizione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, se deliberata dal Comune;
  • deliberare lo stralcio parziale; in tale evenienza sono annullati sanzioni ed interessi di mora, rimanendo a carico del debitore l’imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari; per le ingiunzioni relative alle contravvenzioni stradali sono stralciati gli interessi di mora e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, comma legge n. 689/1981;
  • deliberare lo stralcio totale; l’intero credito è automaticamente annullato.

La scelta del Comune avrà effetti anche sulle multe stradali.

Si ponga attenzione al fatto che considerato che la normativa sullo stralcio delle cartelle fa riferimento al “singolo carico“, tale concetto deve essere esteso anche allo stralcio delle ingiunzioni fiscali. Cosicché, l’importo di mille euro nell’ipotesi di ingiunzione emessa con riferimento a più atti di accertamento riferiti a tributi diversi o con riferimento sia a tributi sia ad entrate patrimoniali (ad esempio, rette scolastiche), dovrà essere verificato rispetto al singolo tributo ovvero rispetto alla singola partita debitoria del tributo o entrata patrimoniale.

Rileva l’importo residuo alla data del 1° gennaio 2023. Al netto di eventuali pagamenti effettuati nel corso del tempo o di eventuali annullamenti parziali già cristallizzati.

Riassumendo…

  • I Comuni possono applicare lo stralcio totale o parziale;
  • a tal fine dovranno adottare apposita delibera entro il 29 luglio;
  • se si delibera lo stralcio totale, l’intero debito è annullato, ciò riguarda anche le multe stradali.