Tra poco più di 10 giorni si saprà quante sono state le adesioni alla rottamazione dei debiti dei Comuni e degli altri enti territoriali. Infatti, entro il 29 luglio, i Comuni al pari degli altri enti territoriali potranno decidere di applicare o meno le disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle e stralcio dei debiti fino a mille euro. La scelta riguarda i Comuni che per riscuotere i propri crediti non si sono rivolti ad Equitalia (ora Agenzia delle entrate-riscossione) ma se sono occupati in proprio, anche tramite società in house, o si sono avvalsi degli agenti della riscossione privata.

Dunque siamo nella situazione in cui il recupero del credito avviene non tramite il ruolo e la successiva cartella ma tramite l’emissione delle c.d. ingiunzioni fiscali o mediante accertamento esecutivo. Per le Regioni vale solo il riferimento alle ingiunzioni fiscali posto che alle stesse non si applicano le disposizioni in materia di accertamenti esecutivi. Anche in riferimento alle multe stradali rimane corretto il loro rinvio alle sole ingiunzioni fiscali e non all’accertamento esecutivo. Posto che la Legge n°160/2019 che ha introdotto l’accertamento esecutivo anche per la riscossione dei tributi locali non è intervenuta sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull’articolo 206 del Dlgs 285/92.

La rottamazione dei debiti verso i Comuni e gli altri enti territoriali

In base alle previsioni di cui all’art.17-bis del DL 34/2023:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n.

197.

Andando direttamente nel pratico, gli enti territoriali possono concedere ai propri debitori la possibilità di sfruttare i vantaggi della c.d. pace fiscale ossia:

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sulla base di quanto previsto, dall’art.1, comma 227, Legge n°197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R;
  • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

Si veda a tal proposito il dossier IFEL pubblicato di recente.

Possono essere oggetto di sanatoria IMU, TASI, TARI, multe stradali, ecc.

Rottamazione dei debiti verso i Comuni. I prossimi dieci giorni sono decisivi

La decisione (tramite delibera/regolamento) da parte dei comuni e degli altri enti territoriali circa l’eventuale adesione alla pace fiscale deve avvenire entro il prossimo 29 luglio. Dunque mancano poco più di 10 giorni.

Inoltre, una volta adottate, le delibere dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici. Nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997″, dovranno essere trasmesse al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda la rottamazione, con l’eventuale delibera andranno disciplinati i seguenti aspetti:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Riassumendo…

  • Entro il 29 luglio i Comuni e gli altri enti territoriali potranno decidere se applicare o meno la pace fiscale;
  • la pace fiscale riguarderà le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi, entrate patrimoniali e non;
  • senza delibera, il contribuente non potrà sfruttare i vantaggi della pace fiscale. E dovrà pagare i propri debiti per tributi locali, bollo auto, multe, ecc. per intero.