Dopo l’intervento del DL 34/2023, c.d. decreto bollette, che ha esteso la rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi dei Comuni, si è creata un po’ di confusione circa le sanatorie applicabili dai contribuenti. In particolare modo, i principali dubbi riguardano l’applicazione della pace fiscale alle multe stradali.

A seconda della sanatoria, rottamazione delle cartelle, rottamazione delle ingiunzioni fiscali, stralcio totale o parziale dei debiti fino a mille euro, le multe saranno: annullate per il totale, annullate solo parzialmente.

Vediamo quali sono le varie situazioni in cui si può trovare il contribuente con una multa scaduta. E che non ha ancora capito bene in che modo può regolarizzare la propria situazione.

La rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi dei Comuni

La prime due sanatorie che si applicano anche alle multe stradali, sono la rottamazione della cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ( in realtà si fa riferimento al singolo debito nelle stesse indicato se affidato per il recupero in quell’arco temporale) e lo stralcio delle cartelle debiti fino a mille euro per i debiti 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015.

Queste sono le due sanatoria previste nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Rispetto allo stralcio, i Comuni e gli altri enti territoriali hanno potuto decidere fra due soluzioni. Applicare ai propri crediti lo stralcio totale o lo stralcio parziale. O disapplicare lo stralcio.

La definizione agevolata ossia la rottamazione si applica invece in maniera automatica anche ai crediti dei Comuni e degli altri enti territoriali.

Questo per quanto riguarda i Comuni che si sono avvalsi di Equitalia, ora Agenzia delle entrate riscossione, ADER,  per la riscossione coattiva dei propri crediti.

Le regole per i comuni che riscuotono in proprio

Tuttavia, non tutti i Comuni si avvalgono di “Equitalia. Molti si occupano della riscossione in proprio (anche tramite società in house) o si affidano agli agenti della riscossione privati.

Da qui, il decreto bollette consente ai Comuni che non si avvalgono dell’ADER di applicare, su opzione sia la rottamazione sia lo stralcio (totale o parziale).

Dunque, i Comuni possono decidere di applicare (vedi documento ufficiale IFEL):

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

L’IFEL ha prorogato uno schema di regolamento standard per attivare la definizione agevolata ossia la rottamazione alle ingiunzioni e agli accertamenti.

Rottamazione multe, annullamento totale? Decide il Comune

Dunque, la situazione è piuttosto confusionaria.

Da qui, è utile ridurre il tutto a delle casistiche operative. Tenendo conto che per le contravvenzioni stradali, lo stralcio parziale ma anche la rottamazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30 del dpr n. 602/1973. Pertanto, l’annullamento automatico non opera con riferimento: al valore della sanzione e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell’ingiunzione di pagamento.

Da qui, si possono avere i seguenti casi già evidenziati nel precedente approfondimento Rottamazione multe stradali nei Comuni. Cosa prevede il DL Bollette?:

  • Multe di carabinieri, polizia, ecc. con lo stralcio dei debiti fino a mille euro (periodo 2000-2015), il contribuente non deve versare nulla;
  • multa di carabinieri, polizia, ecc. con applicazione della rottamazione delle cartelle, il contribuente non paga interessi e somme maturate a titolo di aggio, la multa va pagata;
  • multe della polizia locale, con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio parziale, il contribuente non paga gli interessi, ma deve versare la multa e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
  • multe della polizia locale, con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio totale, il contribuente non paga nulla.