Il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, ha dato il via libera alla rottamazione-quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro anche per le ingiunzioni fiscali; dunque, anche i Comuni e gli altri enti territoriali che non si sono rivolti ad Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, per il recupero dei propri crediti, potranno decidere di dare ai propri “cittadini” la possibilità di chiudere i debiti vero l’ente con i vantaggi delle sanatorie previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Prima del DL bollette, si era creata una disparità di trattamento tra chi aveva debiti nei confronto di comuni e altri enti territoriali che si erano rivolti ad Equitalia e chi invece era debitore di un comune che si occupa in proprio della riscossione o avvalendosi di un concessionario della riscossione privato.

Infatti, i primi potevano accedere alla rottamazione e allo stralcio dei debiti fino a mille euro, per i secondi invece tale possibilità era preclusa.

Detto ciò, un pò di confusione sta venendo fuori nell’individuare gli effetti delle sanatoria sulle c.d. multe stradali.

Cerchiamo di fare un pò di chiarezza rispetto alla rottamazione-quater, allo stralcio delle cartelle ossia dei debiti fino a mille euro, alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali (vedi DL bollette) e allo stralcio delle ingiunzioni fiscali (DL bollette).

La rottamazione-quater anche per i Comuni

L’art.17-bis del decreto bollette dispone quanto segue:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n.

197.

Dunque, via libera alla rottamazione e allo stralcio dei debiti fino a mille euro anche per le ingiunzioni fiscali; la sanatoria si estende anche agli accertamenti esecutivi degli Enti territoriali (escluse le Regioni).

Rottamazione multe stradali nei Comuni. Cosa prevede il DL Bollette?

Fatta tale doverosa ricostruzione, dopo l’intervento del decreto bollette, le multe stradali possono essere oggetto delle seguenti sanatorie:

  • Rottamazione delle cartelle, commi 231-252, della Legge n. 197/2022;
  • stralcio dei singoli debiti fino a mille euro riportati nelle cartelle esattoriali, commi 222-229-quater Legge 197/2022 (lo stralcio è diventato effettivo alla data del 30 aprile);
  • rottamazione ingiunzioni fiscali e stralcio dei debiti fino a mille euro sempre riferiti alle ingiunzioni dei comuni e degli altri enti territoriali.

Ad analizzare bene la norma, anche sulla base di quanto riportato sul portale dell’ADER sia per la rottamazione delle cartelle sia per lo stralcio dei singoli debiti fino a mille euro riportati nelle cartelle esattoriali (in caso di adesione parziale del Comune), viene previsto che:

per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Nel complesso, è possibile arrivare alle seguenti conclusioni:

  • Multe di carabinieri, polizia, ecc. con lo stralcio dei debiti fino a mille euro (periodo 2000-2015), il contribuente non deve versare nulla;
  • Multa di carabinieri, polizia, ecc. con applicazione della rottamazione delle cartelle, il contribuente non paga interessi e somme maturate a titolo di aggio, la multa va pagata;
  • multe della polizia locale, con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio parziale, il contribuente non paga gli interessi, ma deve versare la multa e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
  • multe della polizia locale, con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio totale, il contribuente non paga nulla.

Infine, per le multe della polizia locale, in caso di adesione alla rottamazione delle cartelle o delle ingiunzioni fiscali, il contribuente non paga interessi e somme maturate a titolo di aggio, la multa va pagata.